Interventi Finanziari, attivazione del Fondo di garanzia per le PMI
Con la legge 662/96 è stato istituito il fondo nazionale di garanzia per le PMI, che opera attraverso il rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento, necessarie per svariati fabbisogni (investimenti, liquidità, ecc.) che vengono intraprese da attività aziendali considerate finanziariamente sane.
Il fondo è gestito da Mediocredito centrale s.p.a. che, analizza le domande pervenute attraverso il suo Comitato di gestione interno e delibera entro 60 gg dalla richiesta, inoltrata dall’istituto di credito (o intermediari art.107) che in seguito dovrà erogare il finanziamento.
Nel 2009 è stato stipulato l’accordo per il credito alle PMI (proroga dei mutui), rinnovato di recente e quindi ancora utilizzabile fino al 31 luglio 2011 (scadenza per la presentazione delle domande).
Mediocredito centrale ha recepito la volontà delle istituzioni ed ha provveduto, a mettere in atto misure concrete, per assistere quei finanziamenti oggetto di proroga, in riferimento al suddetto accordo, attraverso :
- l’estensione in automatico della garanzia (nel caso di finanziamento già assistito da garanzia MCC) sul nuovo debito residuo, anche per le imprese che hanno già usufruito di una prima proroga ;
- la concessione ex novo di una garanzia, per quei finanziamenti che, nati senza garanzia del Fondo Centrale, chiedono la proroga (in questo caso la garanzia viene valutata e calcolata solamente sul debito rimanente) ;
L’ “Accordo per il credito alle PMI”, stipulato lo scorso 16 febbraio tra il Ministero dell’economia e delle finanze, l’associazione bancaria e le principali associazioni imprenditoriali prevede i seguenti interventi finanziari:
- proroga dei termini dell’Avviso comune stipulato il 3 agosto 2009 per i finanziamenti in essere alla stessa data, che non hanno già usufruito dei benefici previsti da tale accordo. La nuova scadenza per la presentazione delle domande alle banche, da parte delle piccole e medie imprese, è fissata al 31 luglio 2011;
- allungamento - fino ad un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento ed in misura comunque non superiore a 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari - per i finanziamenti a medio/lungo termine che hanno già fruito della sospensione prevista dall’Avviso del 2009;
- concessione di finanziamenti connessi ad aumenti di capitale.
Dato il ruolo primario che la presenza di garanzie pubbliche può svolgere per favorire l’operatività dell’accordo, il Fondo di Garanzia per le PMI ex art. 2, comma 100 della legge 662/96 ha recepito le novità previste dall'Accordo.
Tre sono le casistiche rilevanti per l'operatività della garanzia del Fondo:
- per quanto riguarda i finanziamenti ammessi, fin dalla loro origine, alla garanzia del Fondo e per i quali viene richiesta, per la prima volta, la proroga ai sensi dell’Avviso comune stipulato il 3 agosto 2009, la durata della garanzia del Fondo può essere estesa in modo automatico. Al riguardo, è necessario l’invio a MCC spa (soggetto gestore del Fondo) di un apposito modulo di richiesta da parte dell’intermediario finanziario beneficiario della garanzia diretta, della controgaranzia o della cogaranzia;
- per quanto riguarda le operazioni che hanno già beneficiato dell’Avviso comune del 3 agosto 2009 è possibile richiedere un’ulteriore proroga della scadenza della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio dell'allungamento del periodo di ammortamento in base all'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Anche in questo caso la proroga si intende automaticamente concessa a fronte di una comunicazione di variazione della durata che l’intermediario finanziario beneficiario della garanzia deve effettuare a MCC spa, utilizzando un apposito schema di richiesta;
- per i finanziamenti che non sono assistiti dalla garanzia del Fondo fin dalla loro origine, si può richiedere l'intervento del Fondo stesso sulle operazioni ammissibili al beneficio dell'allungamento, seppure limitatamente al "periodo di ammortamento aggiuntivo". La valutazione di tali operazioni viene effettuata secondo i requisiti, le condizioni e le modalità di cui alle vigenti disposizioni operative del Fondo. Nel caso di ammissione, l’importo massimo garantito viene calcolato, secondo le percentuali di copertura determinate dal Comitato di gestione, sulla quota capitale del finanziamento in scadenza, nel periodo di ammortamento aggiuntivo e l’intervento viene concesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.
Questo strumento finanziario è a nostro avviso ancora poco utilizzato a livello locale, ma il dato più preoccupante è che il numero dei “protestati” in Italia, secondo una ricerca di Das Italia, è diminuito del 14 percento nell’anno 2010 rispetto al 2009, Crotone è tra le province maggiormente interessate da casi di protesto, secondo tale studio, infatti, nel nostro territorio provinciale il rapporto di protestati è di uno ogni 22 abitanti.
Le informazioni relative ai dettagli operativi ed agli adempimenti formali necessari all’allungamento del periodo di garanzia si possono richiedere presso lo sportello credito di Confcommercio Crotone.