Crotone: Nuova Hera denuncia la presenza di una discarica abusiva
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Segnalazione dell’Associazione Nuova Hera, della presenza di una discarica abusiva in località Zigari Ponticelli a Crotone diretta alla Procura della Repubblica, al Sindaco ed al Presidente della Provincia
"L’Associazione Nuova Hera comunica che in data odierna è stata inoltrata lettera di segnalazione con tanto di foto allegate a ciascuno degli organi sopracitati per denunciare la presenza di una discarica abusiva dell’estensione di circa 100 mq in località Ponticelli, costituita principalmente di rifiuti edili quali secchi di vernice, lastre e serbatoi in eternit, elettrodomestici, servizi igienici, copertoni, calcinacci...(in allegato lettera di segnalazione) affinché s’intervenga il più presto possibile a risanare la zona e s’impedisca il continuo scarico di rifiuti e detriti d’ogni genere da parte di esseri “umanoidi” privi di cellule cerebrali. Sarebbe inoltre una buona ed intelligente opera di prevenzione, che l’Amministrazione Comunale, riuscisse a localizzare e destinare un sito apposito per lo scarico di rifiuti edili, nonché instaurare un peculiare controllo su ogni sorta di cantiere, che sia di un complesso o di una piccola abitazione, tracciando e monitorando il percorso e quindi l’ultima destinazione dei detriti generati.
Con questo semplice gesto l’associazione vuole essere da esempio per tutti quei cittadini crotonesi che restano immobili davanti alla violenza, all’assassinio, all’oltraggio ed alla condanna a morte del proprio territorio dove ci si sente proprietari soltanto nel momento in cui si viene coinvolti in prima persona! Il cosiddetto “bene comune” che troviamo fuori dall’uscio delle nostre case, di cui a Crotone non se ne conosce il senso, una volta appreso cosa sia… va protetto, assicurato e preservato da ogni tipo di atto vandalico, restare a guardare significa “esserne complici”. L’associazione Nuova Hera non vuole essere complice di tali nefandezze e prende le dovute distanze dallo scempio denunciato. Le cose cambiano e migliorano soltanto se ogni singolo cittadino ci mette il proprio impegno nel farlo, senza aspettare che siano gli altri ad intervenire perché le cose si possono fare se veramente si vogliono fare. Non bisogna per forza essere supereroi per intervenire dove qualcosa non va per il verso giusto. Di seguito riportiamo, per tutti i cittadini ancora “vivi” e desiderosi di giustizia e civiltà, le utili informazioni in merito alle discariche abusive e come intervenire per fermarle:
L’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) vieta "l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo", e "l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee". Chi non rispetti la norma è punito "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro", nel caso di rifiuti pericolosi e ingombranti; da 25 a 155 euro, negli altri casi (articolo 255).
L’articolo 256, invece, punisce la discarica abusiva vera e propria, ovvero "l’attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione. Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso di rifiuti pericolosi; con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, negli altri casi.
La differenza tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva sta, secondo la prevalente giurisprudenza, nel fatto che il primo è assolutamente occasionale, il secondo ripetuto e abituale. Inoltre, il colpevole dell’abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell’area. Il sindaco "dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere" (192). Se il colpevole "non ottempera all’ordinanza, è punito con l’arresto fino a un anno" (art. 255). In questo caso, oppure se il responsabile non viene individuato, il sindaco ordina la rimozione e il ripristino dei luoghi, a spese del Comune. Salvo, successivamente, recuperare dai colpevoli le somme spese, dai colpevoli della violazione.
Fin qui la normativa nazionale, che stabilisce competenze, responsabilità e procedure in modo chiaro e preciso. Ma in Sicilia le cose stanno diversamente. L'articolo 160 della Legge Regionale n. 25 del 1 settembre 1993 prevede, infatti, che "le province svolgono obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati" e aggiunge che tale attività "può essere estesa a interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto di risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale". Il conflitto tra norme nazionali e regionali ha dato vita a un vero e proprio caos normativo, con un conseguente scarica-barile tra Comuni e Province, che, alla fine, è stato risolto dal Consiglio di giustizia amministritava della Regione Sicilia (con la sentenza n. 553, depositata il 21 settembre 2006), il quale ha disposto che la competenza sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al di fuori dei centri abitati resta alle Province, a differenza che nel resto d'Italia. Per ovviare alla genericità della norma siciliana, l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente ha emesso una circolare (n. 6006 del 27 marzo 1998), che precisa la ripartizione delle competenze: se il responsabile della discarica abusiva viene identificato, lo sgombero viene ordinato dal sindaco; se invece il l'autore dell'illecito non è individuato, spetterà al Comune provvedere allo sgombero all'interno del centro abitato, alla Provincia al di fuori del centro abitato. Ma il caos normativo resta, anche perchè la circolare non ha valore di legge, ma è solo un atto amministrativo. Inoltre, mentre la norma nazionale impone al sindaco degli obblighi precisi, nel momento in cui venga a conoscenza del'esistenza di una discarica (emettere un'ordinanza per la rimozione dei rifiuti e, nel caso in cui la rimozione non avvenga o il colpevole non venga individuato, procedere alla rimozione stessa e al ripristino dei luoghi a spese del Comune), la norma regionale non definisce nel dettaglio le responsabilità del presidente della Provincia, stabilendone solo, genericamente, la competenza sulla raccolta e lo smaltimento".
Che cosa possiamo fare per difenderci dalle discariche abusive? | Se vediamo qualcuno che abbandona rifiuti, possiamo denunciarlo alle forze dell’ordine. Prendiamo il numero di targa del suo mezzo di trasporto e, se possibile, scattiamo delle foto. Andiamo alla caserma dei carabinieri o al commissariato di polizia più vicini e raccontiamo quello che abbiamo visto. La denuncia può anche essere presentata in forma anonima, ovvero senza firmare il verbale. Se, invece, ci imbattiamo in un deposito di rifiuti o in una vera e propria discarica abusiva, facciamo una segnalazione (con raccomandata con avviso di ricevimento) alla Procura della Repubblica, al sindaco e, se i rifiuti si trovano all'esterno del centro abitato, anche alla Provincia, se possibile allegando alcune fotografie. Da questo momento, il sindaco (o il presidente della Provincia) è tenuto a provvedere entro 30 giorni. O almeno, entro lo stesso termine, a rispondere alla nostra segnalazione, per esporre le ragioni del ritardo. Se non lo fa, è colpevole del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale), punibile con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Quindi, possiamo mandare un esposto alla Procura della Repubblica competente, nei confronti del sindaco (o del presidente della Provincia) inadempiente. La Procura è obbligata ad avviare l'azione penale.
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