Paludi: danneggia negozio, condannato a 4 mesi

Cosenza Cronaca

Riceviamo e pubblichiamo nota di Corrado Rosetta

Patteggia all'udienza dibattimentale, svoltasi presso il Tribunale di Rossano in composizione monocratico, alla pena di mesi 4 di reclusione, il ventinovenne paludese G.L., che era stato chiamato a rispondere del reato di danneggiamento aggravato perchè con calci e pugni danneggiava la porta d'ingresso, una catena attaccata ad un vaso di fiori ed una ringhiera di un esercizio commerciale sito nel Comune di Paludi.

L'uomo resosi responsabile del reato sopra descritto, nel 2006 in Paludi, veniva iscritto presso il registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano ed all'udienza dibattimentale chiedeva di accedere al rito deflattivo del patteggiamento; il PM prestava il consenso al difensore dell'imputato per definire il giudizio nelle forme del patteggiamento, avente come pena base la pena di mesi 6 di reclusione di poi ridotta a mesi 4 di reclusione per la scelta del rito del patteggiamento che impone una riduzione premiale di un terzo in meno della pena da irrogare al soggetto che lo scelga.

La parte offesa, proprietario dell'esercio commerciale sito nel comune di Paludi, per contro era assistita dall' avvocat Ettore Zagarese e dall' avvocato Giuseppe Vena, entrambi del Foro di Rossano, i quali - all'udienza dibattimentale - chiedevano di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali e di costituzione sostenute dalla parte offesa sostenendo la tesi difensiva che nonostante la scelta del rito del patteggiamento da parte dell'imputato lo stesso doveva comunque soddisfare economicamente il pagamento delle spese processuali e di costituzione sostenute dalla parte offesa.

Il Giudice si ritirava in camera di consiglio ed al rientro dava pubblica lettura del dispositivo ed applicava all'imputato la pena di mesi 4 di reclusione per come da patteggiamento richiesto ed inoltre accoglieva la tesi difensiva sostenuta dall' avvocato Ettore Zagarese e dall' avvocato Giuseppe Vena condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte offesa.