Case famiglia. Intrieri: riconoscere cure per minori indigenti
"Resta ancora irrisolta la questione del mancato riconoscimento di cure e trattamenti sanitari gratuiti a minori indigenti, ospiti di case-famiglia. Una vicenda che presenta indubbi quanto molteplici profili di incostituzionalità per violazione del diritto alla salute e dei principi di uguaglianza, tutela dei minori, garanzia di cure gratuite agli indigenti". È quanto afferma il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione, on. Marilina Intrieri che aggiunge: "Alla luce di molteplici argomentazioni giuridiche, le aziende sanitarie di Cosenza (provinciale e ospedaliera) omettono di erogare le dovute prestazioni sanitarie obbligatorie ai minori fuori famiglia". Per il Garante "Sostenere - come fanno le due aziende sanitarie cosentine - che i minori che non pagano il ticket non possano accedere alle prestazioni del SSN, equivale alla mancata applicazione del criterio gerarchico della risoluzione delle antinomie, al diniego del diritto alla salute nel territorio della Repubblica (che verrebbe così ad affievolirsi ad interesse legittimo) e alla mancata effettività del principio sostanziale di eguaglianza". "Ribadisco - evidenzia il Garante - che in presenza di ulteriore reiterata inerzia, sarò costretta ad attivare i poteri ex art. 2 comma e LR 28 nelle ulteriori sedi deputate, con ogni facoltà di legge". Intrieri ricostruisce la vicenda: "I diversi episodi che si sono verificati a Cosenza, da me prontamente segnalati alle Autorità competenti, sono stati fatto oggetto di una puntuale ed attenta analisi da parte del presidente della Commissione speciale di vigilanza Aurelio Chizzoniti che, raccogliendo le mie segnalazioni, ha scritto alle Aziende sanitaria e ospedaliera di Cosenza per ottenere chiarimenti immediati". "Risulta quanto mai urgente trovare una soluzione definitiva, anche alla luce delle persistenti omissioni ed erronee risposte delle due direzioni generali sanitarie cosentine alla Presidenza della Commissione di vigilanza secondo cui 'le esenzioni del ticket sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale che, allo stato, non include le case famiglia affidatarie di minorì" sottolinea il Garante.
"Siamo di fronte ad una caso abnorme di violazione di diritti" - denuncia Intrieri - Le Asp - sottolinea ancora - sono tenute ad osservare la normativa nazionale ed internazionale a tutela dei diritti dei minori e quindi l'assenza di previsione dei minori in case famiglia tra quelli per i quali è prevista l'esenzione del ticket, non può costituire ostacolo al diritto assoluto e inderogabile di accesso alle prestazioni sanitarie. Diritto che è in capo a tutti i minori, (su l'intero territorio) in ossequio alla speciale protezione riconosciuta all'infanzia da parte dello Stato italiano secondo cui ogni decisione, anche amministrativa, concernente i minori, deve essere presa nel loro best interest. Indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, dalla presenza di una dichiarazione di abbandono o di un provvedimento di affidamento, i minori sono titolari di diritti autonomi, tra cui il diritto alla salute e conseguentemente il diritto di accesso al SSN. Tutte affermazioni di diritto, queste che poco spazio lasciano ad altre argomentazioni. Non vi è dubbio, infatti - prosegue - che, anche in presenza di carenza normativa, le aziende sanitarie hanno comunque l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie, su prescrizione del medico, anche ai minori in casa famiglia, perchè ogni norma deve essere interpretata non asetticamente ma alla luce dell'ordinamento in cui è inserita. Sarà compito delle aziende sanitarie procedere poi, attraverso i propri uffici, al recupero delle somme relative al ticket dai soggetti debitori e dunque dallo Stato estero comunitario, dai genitori, dal Comune etc. - così come previsto dalla normativa in materia di recupero. L'obbligo dell'erogazione delle prestazioni - conclude il Garante - è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero della Salute sulla nota informativa del 03.08.2007 la quale ribadisce che 'i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgentì. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative alla tutela dei minori - ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27.05.1991, n. 176". (AGI)