Il Tribunale di Cosenza ordina il reintegro della giornalista Luciana De Luca
Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato illegittimo il trasferimento della giornalista Luciana De Luca, ordinando alla Finedit di reintegrarla, nelle sue mansioni di caposervizio, nella redazione di Cosenza de “Il Quotidiano della Calabria” diretto da Matteo Cosenza.
Si conclude, così, un’odissea durata quasi cinque anni, ovvero contestualmente alla revoca – avvenuta il 5 maggio 2009 – della collocazione in Cigs della giornalista, disposta tre mesi prima, a seguito della denuncia di condotta antisindacale depositata al Tribunale di Cosenza dalla Fnsi-Sindacato Giornalisti della Calabria, con ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
“E’ l’ennesima sentenza – ha dichiarato Carlo Parisi, vicesegretario nazionale Fnsi e segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria – che, seppure parzialmente, considerato il danno patito (Luciana De Luca per quasi quattro anni non ha percepito stipendio), rende giustizia ad una professionista seria e competente che, a 52 anni, dopo tanti anni di sacrifici e onesto lavoro, si era vista ingiustamente trasferire, contro la propria volontà, a duecento chilometri di distanza dalla propria casa e dalla propria famiglia.
Assunta ben 15 anni fa dal Quotidiano della Calabria, giornalista professionista da ventisei anni, Luciana De Luca già nel 1985 era stata costretta a ricorrere al giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza che aveva condannato la Finedit, riconoscendo formalmente alla professionista il rapporto di lavoro giornalistico e ordinando un risarcimento di oltre 64mila euro per dequalificazione professionale. Risarcimento al quale la giornalista aveva – per la maggior parte – rinunciato per amore di un’azienda che, quattro anni dopo, l’ha, invece, “ripagata” con un trasferimento contro la sua volontà, finalmente dichiarato illegittimo dal Tribunale di Cosenza.
Il trasferimento è, infatti, avvenuto in violazione dell’articolo 22 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi che impone, invece, che lo stesso “deve essere comunicato al giornalista interessato con un preavviso di un mese”.
Il provvedimento di trasferimento dalla sede centrale di Castrolibero alla redazione di Reggio Calabria, a far data dal 4 giugno 2009, era stato, infatti, comunicato a Luciana De Luca il 7 maggio 2009 con lettera datata , 5 maggio 2009, dunque, in violazione del termine previsto.
A tal proposito, il giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza ha, inoltre, ricordato come la disposizione contrattuale “contenga un obbligo preciso a carico del datore di lavoro ovvero quello di comunicare in forma scritta il provvedimento di trasferimento dopo aver concesso al lavoratore un preavviso non inferiore ad un mese”.
Questo perché, è ribadito nella sentenza, Fieg ed Fnsi, in sede di contrattazione, hanno “voluto a tutti gli effetti aumentare il novero delle garanzie previste dalla legge a favore del lavoratore oggetto del provvedimento di trasferimento, in modo tale da metterlo nelle condizioni di poterne chiedere all’azienda le ragioni e, eventualmente, di opporsi e, comunque, di potersi adeguatamente preparare, da un punto di vista logistico, al trasferimento. In particolare, il preavviso mira, certamente, a ridurre al minimo i disagi del trasferimento, venendo incontro ad un elementare esigenza del lavoratore che è quella di cercare per sé ed eventualmente per la propria famiglia una sistemazione abitativa adeguata e di provedere, in ogni caso, ad ogni altro bisogno individuale o familiare che derivi dal mutamento della sede di lavoro e del relativo contesto ambientale”. Non accolte, invece, le richieste della giornalista relative al risarcimento danni per mobbing e di violazione della Cigs.
Il giudice del lavoro, Maurizio Sacco, ha così dichiarato “l’illegittimità del provvedimento di trasferimento del 5 maggio 2009, attesa la comunicazione tardiva in violazione del termine di preavviso contrattualmente stabilito”, ordinando alla Finanziaria Editoriale srl “la reintegrazione della ricorrente presso la sede di Cosenza, con le mansioni di caposervizio o equivalenti”.
Il Tribunale di Cosenza, richiamando le sentenze della Corte di Cassazione n. 425 del 12 gennaio 2006 e della Sezione Lavoro n. 16689 del 19 giugno 2008, ha osservato come “secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione – sia pure espressa nella fattispecie di assegnazione di mansioni non equivalenti a quelle spettanti, ma certamente applicabile anche all’ipotesi di trasferimento illegittimo – quando viene accertato l’uso illegittimo dello jus variandi da parte del datore di lavoro il giudice di merito può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica di contenuto pienamente satisfattorio dell’interesse leso, portante la condanna del datore di lavoro alla rimozione degli effetti del provvedimento illegittimo”.