Province abolite: 9 le città metropolitane e unione di comuni
Istituzione delle Città metropolitane, ridefinizione del sistema delle province e una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Sono i punti principali della legge Delrio approvata in via definitiva dalla Camera.
Le città metropolitane sono nove: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge Roma capitale. Il territorio della città metropolitana è quello della provincia e i suoi organi sono il sindaco metropolitano (quello del comune capoluogo), il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Secondo la legge l'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana "è svolto a titolo gratuito". Il numero di consiglieri è variabile in base alla popolazione (da 24 a 14), è un organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana.
Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e l'1 gennaio 2015 lsubentreranno alle province e succederanno ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni. La disciplina delle province, definite enti di area vasta, è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. Gli organi della provincia saranno il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Anche in questo caso, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. È eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni.
Il consiglio provinciale, composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10), svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia.
Unioni e fusioni di comuni | La disciplina delle unioni di comuni viene semplificata con l'abolizione dell'unione di comuni per l'esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l'esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.
Per quest'ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. (AGI)