Acqua, Lanzetta: nessuna discrezionalità, tantomeno da parte del Ministro
Replica del Ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta, alle critiche espresse dal Coordinamento per l'acqua pubblica "Bruno Arcuri":
“Nessuna discrezionalità, tantomeno da parte del Ministro Maria Carmela Lanzetta, nella decisione del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso di impugnare la legge regionale del Lazio “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”, che scaturisce semplicemente da un’esigenza di coerenza della norma con i principi costituzionali.
Lo precisa in una nota il Ministero per gli Affari regionali, in replica alle critiche espresse dal Coordinamento per l'acqua pubblica "Bruno Arcuri".
Allo scopo di chiarire l’iter seguito, la nota riepiloga anche la normativa vigente, sottolineando che l'esame di una legge regionale viene effettuato dagli uffici del Dipartimento degli affari regionali e sport, i quali raccolgono i pareri dei vari Ministeri competenti per materia. Dopo un'accurata istruttoria e un eventuale contraddittorio tra la Regione e il Ministero che manifesta la sua volontà di impugnare la legge, se non vengono superati i rilievi, la legge viene proposta al Consiglio dei ministri per l'impugnativa.
Nel caso specifico la legge regionale del Lazio presentava numerosi punti in contrasto con la legge statale e con le direttive comunitarie. Alcuni punti sono stati superati con interventi di rettifica della Regione Lazio, ma il ministero dell'Ambiente e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (un’Autorità indipendente) hanno richiesto comunque l'impugnativa.
Quanto alle motivazioni giuridiche dell'impugnativa, in generale si possono sintetizzare dicendo che la legge regionale è intervenuta in ambito di tutela della concorrenza e dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato violando l'art. 117 della Costituzione. In particolare la Regione prevede ex lege un affidamento diretto delle concessioni all'autorità d'ambito.
Una costante giurisprudenza costituzionale ha affermato invece che le disposizioni relative alle modalità di affidamento delle concessioni di derivazioni delle acque rientrano nella materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato.”