Umberto Lorecchio, Consigliere delegato all’Agricoltura su assegnazione gasolio
Umberto Lorecchio, Consigliere delegato all’Agricoltura, comunica che l’assegnazione di carburante agricolo agevolato è subordinato in base all’art. 2 comma 3 del DM 454 del 14 dicembre 2001 ad una verifica annuale, pertanto comporta la denuncia delle rimanenze e la richiesta di carburante per l'anno in corso in base alla superficie aziendale, tipo di coltura e parco macchine. Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di carburante è fissato al 30 giugno dell’anno solare il corso, pena la decadenza del diritto e l’obbligo per l’ufficio di denuncia presso l’autorità giudiziaria le mancate richieste.
Si precisa, inoltre - prosegue il consigliere - che il mancato adempimento di quanto indicato comporta l’irrogazione della sanzione da parte dei competenti uffici. L’agevolazione compete ai seguenti soggetti: a) esercenti le attività agricole ed iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n° 580 e nell’anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n°503; b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese; c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; d) consorzi di bonifica e di irrigazione; e) imprese agro-meccaniche (contoterzisti) iscritte nel registro delle imprese.
I soggetti sopra elencati per poter richiedere le agevolazioni fiscali, al momento della compilazione domanda devono risultare iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed aver costituito e/o aggiornato il proprio fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (Caa), inoltre devono:1. esercitare attività agricola; 2. possedere o usare macchine agricole; 3. possedere o condurre terreni o essere titolare di una impresa agromeccanica; 4. svolgere attività connesse come cooperative di imprese singole, parimenti iscritte al registro delle imprese. Per i soggetti indicati alle lettere a) b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base. Per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell’ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali. Per le imprese agro-meccaniche (contoterzisti) competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell’anagrafe delle aziende agricole. Per usufruire - chiude la nota - delle agevolazioni, entro il 30 giugno, i soggetti su indicati devono presentare, direttamente, o per il tramite un delegato, all’Ufficio UMA del Servizio Agricoltura Provinciale i seguenti dati: a) Dichiarazione del piano di coltivazione Uma rilasciata dal C.a.a.; b)Dichiarazione delle superfici ripetute (seconda coltura) che si intendono investire nel corso dell’anno.