Mandata via dopo incidente sul lavoro: condannato datore

in Cronacaprovincia di Cosenza
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Una donna straniera, residente stabilmente in Italia, avrebbe lasciato il proprio Paese d’origine nella speranza di costruirsi una prospettiva di vita migliore. Come accade a molte persone nella stessa condizione, ha trovato un impiego confidando nella correttezza del datore di lavoro e nella promessa di una futura regolarizzazione del rapporto.

Il contratto “impossibile”

Fin dall’inizio, la lavoratrice avrebbe svolto un’attività reale, continuativa e inserita a pieno titolo nell’organizzazione aziendale, ma il rapporto di lavoro non sarebbe mai stato formalizzato.

Le sarebbe stato riferito che l’assenza di un contratto derivava da presunte difficoltà burocratiche, motivazione che si sarebbe poi rivelata infondata. In realtà — secondo quanto emerso — nulla avrebbe impedito l’instaurazione di un rapporto regolare.

Durante il periodo di impiego, la donna sarebbe rimasta coinvolta in un incidente avvenuto durante lo svolgimento delle sue mansioni. Proprio dopo quell’episodio, anziché ricevere sostegno o tutela, le sarebbe stato comunicato verbalmente di non presentarsi più al lavoro.

Nessuna contestazione formale, nessuna comunicazione scritta: il rapporto si sarebbe interrotto improvvisamente, lasciando la lavoratrice priva di ogni garanzia e senza alcuna spiegazione.

Il caso davanti al giudice

A quel punto, la donna avrebbe deciso di rivolgersi al Tribunale per chiedere il riconoscimento dei propri diritti. Il caso è stato esaminato dal Giudice del Lavoro di Paola, che con sentenza del 22 dicembre 2025, ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo la piena illegittimità del comportamento del datore di lavoro.

Il magistrato ha chiarito che non potrebbe esistere un valido periodo di prova in assenza di un patto scritto. In mancanza di tale forma, la prova sarebbe giuridicamente nulla e il rapporto di lavoro dovrebbe considerarsi a tempo indeterminato sin dal primo giorno di attività.

Inoltre, l’ordine verbale di non presentarsi più sarebbe stato equiparato a tutti gli effetti a un licenziamento, da considerarsi inefficace se non formalizzato per iscritto.

La sentenza avrebbe quindi applicato quanto previsto dalla legge, riconoscendo alla lavoratrice un’indennità risarcitoria pari a venti mensilità della retribuzione di riferimento.

Tutt’altro che un caso isolato

Gli importi complessivi dovuti — comprensivi di indennità, spese legali e accessori  — ammonterebbero a oltre 42mila euro. In mancanza di pagamento spontaneo, è già stato notificato un atto di precetto alla società condannata, con eventuale procedura di esecuzione forzata in caso di ulteriore inadempienza.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Fiona Esposito, che ha assistito la lavoratrice, questa vicenda non rappresenterebbe un caso isolato. «Ci sono molte persone che lavorano per necessità e non per scelta o convenienza — avrebbe spiegato la legale — ed è proprio su quel bisogno reale che, troppo spesso, si innestano pratiche scorrette». Inoltre ha sottolineato come il fatto che l’interruzione del rapporto sia avvenuta dopo un incidente sul lavoro «renda ancora più evidente la fragilità di certe posizioni e l’importanza delle tutele previste dall’ordinamento».

A conclusione, la professionista ha ribadito che «quando il lavoro esiste, i diritti non possono essere cancellati con comunicazioni informali o con il silenzio». Una frase che, in un contesto ancora segnato da forme di impiego irregolare, assumerebbe il valore di un monito: il bisogno di lavorare non dovrebbe mai trasformarsi in uno strumento di ricatto, ma restare ciò che realmente è — una questione di dignità.

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