Il Tribunale di Cosenza condanna il comportamento antisindale dell’ ATP cosentina
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza con ordinanza n. 3761 di ieri, accoglie il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) proposto dal sindacato SAB rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità dell’ATP di Cosenza, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale ricorrente al momento dell’adozione del decreto prot. n. 7558 del 26/8/2015, con il quale è stato disposto il trasferimento del prof. A.F., eletto RSU del SAB presso l’IPSIA di Acri e della prof.ssa G. P., eletta RSU presso il Liceo Scientifico di San Giovanni in Fiore, e ne ordina la cessazione, disponendo la rimozione degli effetti dei disposti trasferimenti.
Condanna il MIUR alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 1.800 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che ha proposto il ricorso, non può che esprimere soddisfazione per l’ennesima decisione di un Tribunale in materia d’inamovibilità delle RSU del SAB e che hanno visto sempre soccombere, fino ad oggi, l’ATP di Cosenza che si ostina, anche dietro spinte e suggerimenti delle organizzazioni sindacali ritenute maggiormente rappresentative (confederali ed autonomi) a perseverare su una materia, quale quella dell’inamovibilità delle RSU del SAB, senza il preventivo nulla osta della medesima organizzazione sindacale, richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70, fonte primaria di diritto.
Questa volta, l’ATP di Cosenza non si è limitato ai soli suggerimenti e richeste delle altre organizzazioni sindacali. citate prima, ma ha addirittura chiesto, nell’opposizione al ricorso, che queste intervenissero nel giudizio.
Nel merito il Giudice, ha dichiarato non accoglibile la richiesta di un’integrazione del contradditorio nei confronti di altre sigle sindacali, sia in considerazione della genericità della richiesta (avanzata sul presupposto di una ritenuta, ma non chiarita “opportunità” di estensione del contraddittorio) sia perché, nel presente giudizio ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, mancherebbe qualunque interesse idoneo a giustificare la presenza, non venendo in rilievo alcun profilo di pregiudizio della libertà sindacale di altre sigle e non ricorrendo, pertanto, alcuna ipotesi di litisconsorzio.
Inoltre, le elezioni sono state svolte e i suoi risultati non sono contestabili (tanto meno in questa sede), il che spiega, anche e al di là del rilevato difetto di interesse (ex artt. 102 e 103 c.p.c.) il motivo della “inopportunità” di una chiamata in giudizio delle altre sigle sindacali.
L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione di cui all’art. 18 del CCNQ del 7/8/98 così come modificato dall’art. 5 del CCQI del 24/9/2007 secondo il quale il trasferimento dei docenti in soprannumero, ancorché RSU non necessita del preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza e che la previsione normativa, nella misura in cui la stessa, mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con sua conseguente disapplicazione.
L’eventuale accettazione di tale clausula da parte dell’organizzazione sindacale ricorrente, per come sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione convenuta, non vale, quindi, in ogni caso, a consentirne l’operatività in contrasto con la citata previsione normativa e va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la condonna ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli effetti.
Il SAB prende atto di questa nuova decisione sull’ostinazione da parte dell’ATP di Cosenza di non prendere in considerazione le precedenti ordinanze in merito e nel caso del prof. A.F. lo stesso Tribunale di Cosenza si era già espresso con ordinanza del 27/12/2012 di condanna del comportamento antisindacale tenuto in occasione delle precedenti elezioni RSU, tanto è sempre “pantalone” che paga.