Processo “Spisal”, accolto ricorso parte civile

Catanzaro Attualità

In relazione al processo "Spisal", che vede imputati Bernardo Cirillo, Giuliano Cirillo e Giuseppe Grillo (Parte civile Domenico Voci) e' stata deposita la Sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, ha accolto il ricorso redatto e depositato dall'avvocato Luigi Ciambrone costituitosi come patrono di parte civile di Domenico Voci. A renderlo noto e' lo stesso legale, ricordando che "in fase di merito il GIP di Catanzaro, Emma Sonni, aveva prosciolto gli imputati con ampia formula non accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e dal patrono di parte civile". La decisione, a parere di Ciambrone, presentava "un'apparente motivazione ed il Gip aveva errato nell'applicazione di norme sostanziali e processuali vanificando un lungo lavoro operato dalla Procura della Repubblica". Il patrono di parte civile, dunque, si era attivato depositando un' istanza alla locale Procura (allegando il proprio ricorso per Cassazione). "Quest'ultima, nonostante le puntuali osservazioni dell'Avv. Luigi Ciambrone, - si legge in una nota del legale - non aveva inteso proporre ricorso alla Suprema Corte. Stessa istanza era stata, quindi, depositata alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, la quale aveva rigettato l'istanza defensionale di parte civile sostenendo l'insussitenza di motivi ai fini della ricorribilità della sentenza di proscioglimento emessa dal GIP di Catanzaro". Ciambrone ha depositato il ricorso, di ben 39 pagine, sia agli effetti penali sia agli effetti civili (unico caso in cui la Parte Civile fa' le veci del P.M.) sostenendo l'erroneita' della sentenza impugnata per vizi di legittimita'. La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una Sentenza che, in accoglimento della tesi sostenuta in diritto dall'Avv. Luigi Ciambrone, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Catanzaro. Si era censurato, sotto la veste di violazione di legge, che la decisione del GIP non aveva colto la proiezione finalistica della condotta illecita, che mediante la riduzione del personale non aveva danneggiato il solo Voci, ma l' ASP di Catanzaro (anch'essa rimasta estranea al giudizio per Cassazione avendo rinunciato ad ogni impugnazione). La Suprema Corte, fra l'altro, - riferisce Ciambrone - ha ritenuto fondate le censure (esposte in un articolato ricorso) ribadendo che la motivazione offerta dal GIP poggiava su un presupposto del tutto errato proprio per come censurato dalla Parte Civile". La sesta sezione penale della Cassazione ha accolto un'altra censura alla sentenza impugnata del GIP, in quanto non conforme alle regole del decidere imposte dalla norma processuale. "In particolare il GIP - riferisce sempre l'avvocato - aveva errato nel valutare le prove offerte dal P.M. in quanto, trattandosi di udienza preliminare, doveva solo esprimere un giudizio prognostico di inutilità del processo che viceversa, a parere dei Giudici Supremi, si presta a più soluzioni".