Vibo: inammissibile ricorso Pubbliemme, in arrivo oltre 50 mila euro per il Comune

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La Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso della Società Pubbliemme Srl che si opponeva all’avviso di accertamento emesso dal Comune di Vibo Valentia il 17 febbraio 2017, chiedendo “l’annullamento degli atti impugnati per difetto di motivazione, in quanto negli atti sarebbero stati indicati la riconducibilità del prodotto all’impresa, il contenuto del messaggio pubblicitario, la mancata indicazione del tipo di impianto, l’esatta ubicazione, i rilievi effettuati dalle competenti autorità, le dimensioni dei cartelloni pubblicitari. Contestava, inoltre, la discordanza tra il numero di impianti pubblicitari dichiarati rispetto a quelli oggetto del provvedimento impugnato”.

Il Comune di Vibo si costituiva opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto depositando la documentazione necessaria a sostegno della legittimità del proprio operato.

Nel descrivere i motivi che hanno indotto la Commissione tributaria provinciale a rigettare l’istanza di Pubbliemme si legge che “Il ricorso non può essere accolto, dovendosi confermare i principi già affermati da questa Commissione in precedenti analoghi” premettendo che “ai sensi dell’art. 6 D.L.vo n. 507/1993, soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso” e pertanto “Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati”.

“Nel caso in specie – si legge ancora nella sentenza della Commissione tributaria provinciale – è pacifico che la società ricorrente abbia effettuato la dichiarazione indicando specificatamente l’ubicazione dei cartelloni pubblicitari, la tipologia, le dimensioni, la tariffa e l’importo dovuto (cfr. documentazione depositata dal Comune di Vibo Valentia)”, dichiarazione contestata dallo stesso Comune di Vibo Valentia “in quanto errata per difetto” perché “non includerebbe numerosi impianti che risulterebbero nella disponibilità della società ricorrente per come risulta dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera n° 21 del 24.04.2014”.

Tra l’altro la società ricorrente “…si limita a contestare genericamente l’avviso -di accertamento- senza fornire prova della effettiva difformità tra il numero degli impianti dichiarati e quelli oggetto di imposta pubblicitaria” tanto che “L’avviso di accertamento opposto appare, pertanto, adeguatamente motivato anche attraverso il rinvio per relationem ad altri atti amministrativi, e consente al ricorrente di difendere compiutamente i propri interessi sostanziali”. A parere del Collegio “Per quanto concerne la rideterminazione del calcolo in sede di autotutela dell’importo dovuto nel senso più favorevole alla società” non si tratterebbe di “astio” quanto “la capacità dell’Amministrazione comunale a rideterminare il contenuto degli atti impositivi in caso di errori od omissioni in cui sia ricorsa”.

Per questi motivi ha rigettato il ricorso di Pubbliemme Srl, condannando la società ricorrente al pagamento della somma di € 51.728,00 e alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Vibo Valentia che ha liquidato in complessivi € 1.200,00 per compensi oltre accessori di legge.

Il sindaco Elio Costa soddisfatto per l’esito positivo della controversia ha inteso ringraziare pubblicamente il dirigente di settore e il responsabile di P.O. dell’Ufficio tributi.