Sanità. Consulta: “commissari legittimi”, bocciata la “crociata” di Oliverio
“Spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria”
Con sole due righe la Corte Costituzionale - Giorgio Lattanzi, Presidente - smonta le “proteste” del governatore Mario Oliverio, che aveva presentato ricorso contro il prolungamento del commissariamento della sanità calabrese, e dunque la nomina di Saverio Cotticelli decisa dal governo.
La sentenza è stata depositata proprio ieri e nella stessa viene bocciata l’istanza di sospensiva e annullamento delle decisioni assunte in tal senso dal Cdm, accampando una presunta “declaratorio di non spettanza” allo Stato.
Per i giudici, alla Regione Calabria erano “ben note le criticità del commissariamento, che giustificavano l’esercizio del potere di sostituzione del commissario”.
La Corte, di fatto, ha ribadito il diritto del governo di nominare anche i subcommissari, diritto previsto dalla legge, soprattutto in relazione ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, “per lo sviluppo e l’equità sociale”, ovvero in tema di cosiddetti “soggetti attuatori” che hanno gli “specifici compiti (di supporto all’attività del commissario) che sono propri dei subcommissari … anche successivamente al previsto triennio di conclusione dell’originario piano di rientro”
Secondo i giudici, quinti, “resta ferma l’esigenza dell’intervento sostitutivo dello Stato in relazione agli obiettivi non ancora raggiunti da parte della Regione”, cioè quelli finalizzati ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute.
Il commissario, in pratica, deve essere nominato dallo Stato per portare a compimento “i risultati non conseguiti” col programma operativo e “per adottare e attuare i programmi operativi 2019-2021, laddove richiesti dai Tavoli tecnici”.
La conseguenza, pertanto, è la legittimità e “necessità” della continuità dell’azione del commissario, “le cui funzioni, … devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali”
Anzi, e inoltre, per la Consulta “si evince poi chiaramente” … “l’obbligo per il commissario di procedere alla rimozione di provvedimenti, anche legislativi, degli organi regionali che si pongano in contrasto con il programma operativo non in altro consista che nella trasmissione al Consiglio regionale di tali provvedimenti, con l’indicazione dei motivi di contrasto”.
Infine, non vengono rilevate ragioni per dar seguito alla richiesta della Regione relativa “all’autorimessione della questione di legittimità costituzionale di una normativa … che – contrariamente a quanto essa deduce – in realtà non prevede una prosecuzione del commissariamento sine die, ma consente il ritorno alla gestione ordinaria una volta raggiunti gli obiettivi del piano”.