Fincalabra, il Gup del Tribunale: “Mannarino non doveva essere rimosso”
Luca Mannarino non poteva e non doveva essere rimosso da Presidente del CDA di Fincalabra. Il gup del Tribunale di Catanzaro ha disposto che entro dieci giorni il Pubblico Ministero formuli l’imputazione nei confronti dell’ex Governatore Mario Oliverio per il reato di abuso d’ufficio.
I fatti risalgono al 2014 quando, a seguito della partecipazione alla selezione pubblica per titoli, Mannarino fu nominato Presidente di Fincalabra Spa (QUI), per tre esercizi e con scadenza alla data dell’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica.
Dopo la sua elezione il presidente della Regione aveva attivato però la cosiddetta procedura di spoil system, dichiarandolo decaduto dalla carica ricoperta.
Mannarino aveva quindi presentato ricorso al TAR che, sollevata la questione di legittimità costituzionale, aveva rimesso gli atti alla Consulta e, previa sospensione del provvedimento della Regione, reintegrato Mannarino nelle funzioni di presidente del Cda.
Decisione che fu poi confermata anche dal Consiglio di Stato, che aveva rigettato l’appello presentato dalla Regione.
Nonostante ciò, a novembre del 2015, Mannarino aveva ricevuto una lettera a firma dell’allora governatore con la quale veniva rimosso dalla carica di Presidente e componente del Cda (che si sarebbe maturata solo alla fine del triennio), con successiva nomina in sua vece di Carmelo Salvino, sulla base di una interpretazione dello Statuto regionale, ora confermata come “assolutamente distonica” rispetto al dettato normativo e forzata.
“Le evidenti anomalie riscontrate nel comportamento dell’ex Presidente ed adeguatamente rappresentate nell’informativa della Guardia di Finanza che ha puntualmente riscontrato quanto denunciato alla stessa da Mannarino rendono la vicenda – si legge nell’atto – meritevole di un vaglio dibattimentale, riscontrandosi in astratto, oltre che i presupposti dell’indubbia violazione di legge, anche quelli dell’intenzionalità del dolo, avuto riguardo alla pervicacia con la quale si è infine addivenuti, dopo diversi tentativi, alla definitiva rimozione del Mannarino dalla carica che lo stesso ricopriva”.
“E ciò - si prosegue nell’ordinanza – nonostante i precedenti provvedimenti reiettivi dei ricorsi proposti dalla Regione Calabria all’autorità giudiziaria amministrativa che non aveva mancato di sottolineare come il permanere di Mannarino nell’incarico di Presidente di Fincalabra, consente la gestione della società pubblica, senza soluzione di continuità fino alla decisione della Corte Costituzionale cui è stata rimessa la questione di diritto sullo spoil system, a comprova della mancanza di un interesse pubblico sotteso all’adozione degli atti in contestazione”.
“A ciò si aggiunga che gli ulteriori elementi di illegittimità afferenti le successive nomine di Carmelo Salvino e degli altri componenti del CDA, connotano la vicenda – motiva ancora il Giudice – in termini strettamente privatici con finalità tese a recare vantaggio a terzi con altrui danno”.