Nuova ordinanza di Speranza: la Calabria rimane in zona rossa
La Calabria rimane in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato l’ordinanza con cui rinnova il lockdown per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta fino al 3 dicembre.
Sicilia e Puglia rimangono in zona arancione, anche se soltanto ieri il governatore pugliese, Michele Emiliano, aveva chiesto un inasprimento delle misure e rendere zona rossa soltanto le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, le aree più colpite da contagi e ricoveri per Coronavirus.
Inoltre, sempre ieri, il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, aveva firmato una nuova ordinanza con la quale disponeva misure più stringenti su tutto il territorio, come la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali di domenica.
Nel frattempo ieri il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai legali della Regione contro la “zona rossa”. I giudici hanno confermato la legittimità della decisione di inserire la Calabria tra le zone rosse italiane.
Nelle motivazioni si legge che “l’applicazione delle misure contenitive di cui all’articolo 3 del Dpcm (inserimento nella “zona rossa”, ndr) risulta coerente con i dati forniti dalla Regione Calabria ed appare il frutto della applicazione oggettiva di parametri predeterminati”.
I giudici hanno quindi risposto alle richieste di sospensione del provvedimento avanzate nel ricorso della Regione e hanno scritto che “il ricorso non presenta sufficienti elementi di favorevole apprezzamento» alla stregua di una serie di specifiche considerazioni”.
E non solo, perché per il Tar ci sarebbero tutti “i presupposti per l’applicazione alla Regione Calabria delle misure restrittive in ragione della presenza di un indice Rt superiore a 1,5 e con livello di rischio alto”.
Poi proseguono in merito alla classificazione a rischio alto del territorio regionale che non è dipesa “da valutazioni discrezionali del Ministero ma dall’applicazione di parametri predefiniti, e in particolare di quelli da cui si desumeva la presenza nella Regione di criticità dei servizi sanitari territoriali.
L’applicazione delle misure, per i giudici sono coerenti “con i dati forniti dalla Regione Calabria ed appare il frutto della applicazione oggettiva di parametri predeterminati”.