Terme sibarite, nessuna bocciatura per Lione: intatte motivazioni a base del ricorso d‘urgenza
Terme Sibarite Spa di Cassano allo Jonio, non vi è stata alcuna bocciatura nel merito del ricorso lo scorso 9 luglio, da Mimmo Lione, già amministratore unico della società di proprietà della Regione Calabria. La sentenza emessa lo scorso 28 novembre, ovvero ben 4 mesi dopo il ricorso d’urgenza si limita, infatti, a dichiarare inammissibile, presso quel giudice, la domanda di tutela cautelare, dichiarando al tempo stesso la competenza del Tribunale delle Imprese.
È quanto fa sapere lo stesso Lione smentendo quelle che egli definisce errate e parziali informazioni diffuse sui media rispetto ad una vicenda giudiziaria che “non soltanto non ha subito bocciature o arresti ma che resta in piedi”, risultando a nostro avviso intatte le motivazioni alla base del nostro ricorso”.
“È del tutto falso e infondato sostenere, così come è stato scritto, - precisa in una nota Lione - che il ricorso era finalizzato al ritorno di Lione al vertice delle Terme Sibaritide Spa.”
L’interesse a proporre ricorso da parte dell’amministratore uscente – si legge in una nota - era e resta motivato dal fatto che è stata posta in essere una deliberazione viziata due volte: sia sotto il profilo della nullità del conferimento dell’incarico di amministratore unico al consigliere comunale Francesco Lombardi (incarico non conferibile proprio perché consigliere comunale); sia sotto il profilo della tutela dello stesso Lione, sul piano personale e patrimoniale, innanzi ad una concreta ipotesi di responsabilità civile, penale, amministrativa ed erariale.
Mimmo Lione, quindi, risulta essere ancora in carica, in regime di cosiddetta prorogatio. Da qui discende il suo interesse ad agire considerato che gli atti adottati dal nuovo amministratore sono nulli e, contestualmente, forieri di danno erariale, oltreché di tipo civile, penale, amministrativo, ascrivibile, in via personale e solidale, sia al titolare dell’organo di indirizzo politico cui spetta la nomina dell’organo amministrativo (il Presidente della Regione Calabria); sia al titolare dell’organo amministrativo nominato ma la cui nomina è priva di effetti in quanto nulla (Lombardi); sia, soprattutto, all’amministratore ancora in carica (Lione).
“Non entrando nel merito, - chiosa Lione in una nota -la sentenza del Tribunale di Castrovillari dichiara la competenza del Tribunale delle Imprese. Non tutte le vicende societarie sono però di competenza del Tribunale delle Imprese. Affinché vi sia la competenza nella sezione del tribunale delle imprese ci deve essere il presupposto di un rapporto societario. E nel caso di specie difetta questo rapporto in quanto come ricorrente sono estraneo alla società, così come del resto confermano numerose sentenze di una casistica lunga della Corte di Cassazione che dirime questi casi stabilendo la competenza del tribunale ordinario. Pur con evidenti perplessità – conclude Lione – riassumeremo quindi il procedimento azionato questa estate presso il nuovo giudice dichiarato competente.”