Sentenza Tar su calendario venatorio, Lipu e Wwf attaccano Gallo: “commento improvvido”

Calabria Attualità

Un commento “frettoloso, improvvido e a dir poco originale” secondo Lipu e Wwf Calabria quello espresso da parte dell’Assessore Reginale Gianluca Gallo in merito alla sentenza del TAR Calabria sul Calendario Venatorio 2020/21.(QUI)

“Ora, che un politico, specie in periodo di campagna elettorale, abbia tutto l’interesse ad accaparrarsi le simpatie del popolo venatorio votante è del tutto legittimo (ognuno si sceglie gli elettori che vuole), ma che addirittura cerchi di spacciare il suo operato in materia, tirando in ballo “la tutela dell’ambiente” suona francamente ridicolo”. Precisano una nota congiunta i rappresentanti calabresi di Wwf e Lipu, che aggiungono: “Siamo oramai abituati a sentir parlare l’Assessore di tutela dell’ambiente e sostenibilità. Ci chiediamo, dunque, visto il tono trionfalistico che accompagna ogni sua esternazione che descrive il suo impegno per “salvaguardare le esigenze del mondo venatorio” se per Gallo la tutela dell’ambiente che a suo dire non è stata pregiudicata “in alcun modo”, quando si parla di fauna selvatica si possa conciliare con il concetto di più fucilate, per più tempo e in più luoghi. Singolare – proseguono - poi come lo stesso faccia sapere soddisfatto che le osservazioni critiche dell’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) al calendario venatorio non sono attendibili, preferendo egli chiedere all’oste-cacciatore se il vino-calendario è buono, mentre l’ISPRA sa fare solo aceto”.

“Comprendiamo la necessità dell’Assessore di ribadire, ancora una volta, come, aldilà delle parole, la sua esperienza amministrativa sia stata caratterizzata dalla totale assenza di dialogo e confronto,- avanzano da Lipu e Wwf Calabria - tanto su questioni relative alla tutela della fauna, quanto su argomenti e provvedimenti adottati in ambito di agricoltura e pesca, con le associazioni di protezione ambientale riconosciute, portatrici di interessi diffusi nonché titolari di specifiche conoscenze e competenze. Rammentiamo, tuttavia, all’Assessore Gallo che la “rispondenza alla normativa” del Calendario Venatorio è smentita dalla stessa attività della Giunta Regionale e del suo assessorato – chiosano - che, proprio perché il calendario venatorio non era rispondente alla normativa vigente, si è trovato costretto in fretta e furia, a modificarne numerosi punti del CV con deliberazione del 2 novembre 2020, n. 342. Un chiaro esempio è dato dalla indicazione del periodo di cacciabilità relativo ad alcune specie per le quali è stata inizialmente prevista una preapertura e un posticipo della chiusura. Tale elemento, chiaramente in contrasto con quanto disposto dalla L. 157/92 è stato per l’appunto modificato dalla Regione solo dopo il proponimento del ricorso e l’emanazione della Ordinanza cautelare del TAR”.

“In altri termini – sostengono i rappresenti di LIPU e WWF - se non avessimo impugnato il CV, in Calabria sarebbe stata autorizzata, in palese violazione della legge vigente, la possibilità di abbattere le specie colombaccio, gazza, cornacchia grigia, ghiandaia sia in preapertura, sia oltre la chiusura fissata per la caccia alle predette specie. Per non parlare dell’inclusione nella lista delle specie cacciabili di Moriglione e Pavoncella, sulla qual cosa la Regione era stata già censurata lo scorso anno dal TAR e che anche in questa occasione è stata costretta dalla giustizia amministrativa a rimuovere dal calendario venatorio. Ci chiediamo, quindi, se anche in questo caso l’esigenza perseguita fosse quella che Gallo chiama “tutela dell’ambiente”.

Per quanto attiene al Piano Faunistico Venatorio, approvato nel lontano 2003, i rappresentanti di Lipu e Wwf rammentano “la sua funzione è fondamentale al fine di comprendere quale sia lo status della fauna selvatica ai fini di una gestione meno distruttiva e improvvisata delle specie. Il fatto che la sua efficacia oltre la scadenza dei cinque anni (2008) sia sancita da una legge regionale, equivale solo a rispondere alla necessità formale, prevista dalla legge, “che un piano faunistico regionale vi sia” (come precisato dal TAR) ma contrasta fortemente con l’intento del Legislatore nazionale e con la esigenza di tutela sostanziale dell’ambiente e delle specie animali che è primaria e sovraordinata rispetto all’interesse di esercizio dell’attività venatoria. Ad oggi, infatti, in Calabria, alla luce dei Piano vigente, - chiosano - si suppone che la situazione delle specie animali e le caratteristiche del territorio agro-silvo-pastorale siano le medesime di 18 anni fa e la caccia viene autorizzata sulla base di questa supposizione. Il che è quantomeno assurdo.”

“Quanto alla Valutazione d’Incidenza, il TAR ha semplicemente deciso di attendere l’esito di un procedimento attivo dinanzi al TAR Lazio. Dunque, anche in tal caso, il TAR non ha sancito alcuna legittimità dell’opera”, concludono da Lipu e Wwf Calabria.