Tentata violenza. Chiesta condanna ex dirigente scolastico

Catanzaro Cronaca

E' di tre anni di reclusione la pena richiesta oggi dalla pubblica accusa al tribunale collegiale del capoluogo calabrese nei confronti di Pietro Catanzaro, di Cropani, imputato nella sua qualita' di dirigente scolastico per tentata violenza e concussione continuata e finalizzata ad ottenere "favori sessuali" da parte di un'insegnante dell'istituto che dirigeva. Il sostituto procuratore Alberto Cianfarini ha concluso la propria requisitoria sollecitando il collegio a condannare l'uomo, per il quale ha quantificato la pena in tre anni con concessione di tutte le attenuanti del caso. Il processo proseguira' il primo luglio, quando la parola passera' al legale dell'insegnante che sarebbe stata vittima dei tentati abusi, costituita parte civile e rappresentata dall'avvocato Natalina Raffaelli, ed infine al difensore dell'imputato, l'avvocato Pietro Funaro, prima della sentenza. Nella richiesta di rinvio a giudizio che descrive le accuse contro l'ex preside - confermate nel corso del dibattimento da un teste che ha riferito di aver sentito l'imputato dire all'insegnante che lo ha denunciato "se non sei compiacente con me ti faccio fare la supplenze" - si legge che "il dottor Pietro Catanzaro, in qualita' di dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cropani, con violenza ed abusando della propria autorita', tentava di costringere l'insegnante a compiere e a subire atti sessuali contro la sua volonta'". Accuse, queste, ricostruite dopo indagini durate piu' di due anni, e sfociate, il 30 aprile 2010, nel decreto del giudice dell'udienza preliminare Emma Sonni che ha disposto il rinvio a giudizio di Catanzaro imputandolo di tentata violenza sessuale, maltrattamenti commessi nei confronti di un'insegnante a lui sottoposta e di concussione perche', secondo l'accusa, "sempre nella qualita' di incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, mediante l'adozione di provvedimenti dal contenuto pregiudizievole nei confronti dell'insegnante, e comunque abusando della sua qualita', ossia tenendo nei confronti della stessa insegnante una condotta discriminatoria e prevaricatrice, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e/o indurre la predetta a concedergli indebitamente favori di tipo sessuale, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volonta', segnatamente a cagione dei reiterati dinieghi della persona offesa".