Arrical, respinto ricorso del Comune di Cortale: “Non rallentare implementazione sistema idrico”
Il Tar Calabria ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Cortale contro il cronoprogramma generale di subentro operativo del gestore unico d’ambito Sorical Spa, sostenendo invece un "interesse prevalente nel non rallentare l’implementazione del servizio idrico integrato". Lo rende noto il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.
Il tribunale non ravvisa infatti alcuna illegittimità amministrativa contenuta nel decreto 60 del 30/12/2022 a firma del commissario di Arrical, Bruno Gualtieri, avente per oggetto l’approvazione del cronoprogramma del gestore unico del servizio idrico integrato regionale, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 32/2022, stante anche la declaratoria successiva attraverso la quale tutte le attività di subentro, compresa l’emissione e la riscossione della tariffa avviene regolamentata attraverso l’Accordo Operativo tra Sorical e i singoli Comuni.
In particolare il Tar, in sede di merito, fa presente nell’ordinanza che nel ricorso del Comune di Cortale risulta "carente il periculum in mora, stante che l’art. 6 del cronoprogramma di cui al decreto commissariale n. 9/2023, attualmente operativo in sostituzione delle precedenti previsioni, che prevede: la stipula di accordi operativi tra Sorical e le singole gestioni esistenti, da approvare da parte della Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical) finalizzati anche a regolamentare la destinazione degli incassi correnti e l’eventuale adozione di provvedimenti ad hoc da parte della Arrical per il caso di manifesta violazione della normativa sul corretto utilizzo degli incassi da bollettazione del Sistema Idrico Integrato, ovvero di rifiuto di definire gli accordi operativi da parte degli attuali gestori e comunque finalizzati a definire le modalità di ripartizione degli incassi relativi al servizio nonchè per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d’ambito.
Il Tar ritiene legittima inoltre la previsione di accordi ed, eventualmente, di provvedimenti ad hoc - in disparte le ripercussioni sull'interesse a ricorrere, da demandare al merito - da cui si evince l’assenza, allo stato, di alcuno specifico pregiudizio per l’Ente ricorrente che abbia i connotati di concretezza ed attualità.
Legittime, peraltro, le previsioni dell’art. 6 per le quali il Comune dovrà garantire trimestre per trimestre la copertura dei costi per la fornitura di acqua all’ingrosso (lettera c) e, nelle more di stipula degli accordi di cui sopra, dovrà destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel PEF con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all’ingrosso (lettera e), da cui si evince l’assenza di uno specifico pregiudizio di ordine economico-finanziario per l’ente ricorrente, atteso che le debenze di cui si dibatte rientrano nei costi di cui ai piani su cui calcolare la tariffa che il gestore del Servizio (nello specifico il Comune) è tenuto a riscuotere dall'utenza e, nei limiti di quanto dovuto, corrispondere a Sorical per la suddetta fornitura.
"Di converso - sottolinea ancora il Tar - non è dato rinvenire previsioni che legittimino la Sorical ad incamerare e trattenere somme ulteriori a quelle corrispondente ai crediti di cui sono titolari nei confronti degli enti attuali gestori". Infine il Tar nell’ordinanza chiosa che "per completezza, nella comparazione degli interessi in campo per come dedotti dalle parti, risulta prevalente quello di non rallentare la progressiva implementazione del Servizio Idrico Integrato a livello regionale per come disposto dalla l.r. 10/2022 in attuazione della normativa statale di settore".