Tribunale di Cosenza, convegno degli Avvocati matrimonialisti Italiani
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di separazione dei genitori e per l’affidamento dei figli, attraverso l’approvazione della Legge 8 febbraio 2006 n. 54, l’opzione tra affido condiviso ed esclusivo dipende dalla giudiziale verifica della rispondenza dell’uno o dell’altro genitore all’interesse del minore. La valutazione della rispondenza all’interesse del minore dell’affido condiviso dev’essere compiuta, però, ponendo il minore al centro dell’attività istruttoria del giudicante, anche attraverso l’ascolto del minore stesso.
Delle nuove norme e della mediazione familiare si parlerà nell’incontro “L’art. 155 sexies del Codice Civile: la tutela dell’interesse morale e materiale del minore” che la Sezione Distrettuale di Catanzaro degli Avvocati Matrimonialisti Italiani ha organizzato per giovedì 11 luglio 2013, con inizio alle ore 17, presso la sala della Biblioteca "Arnoni" del Tribunale di Cosenza. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Cosenza, registrerà in apertura i saluti di rito del Presidente dell’Ordine degli Avvocati del foro bruzio, Oreste Morcavallo, e l’introduzione ai lavori della Presidente dell’AMI Calabria, Margherita Corriere. Seguiranno le relazioni del Presidente di Sezione del Tribunale di Lamezia Terme (CZ), Giuseppe Spadaro, e dello psicologo e criminologo Marco Pingitore. L’importante evento formativo sarà moderato dall’addetto stampa dell’AMI, Valerio Caparelli.
“Se l’audizione è considerata uno strumento essenziale per la formazione del convincimento del giudice – dichiara l’avvocato Corriere nella nota di presentazione del convegno – possiamo certamente affermare che essa è principalmente uno strumento di attuazione del diritto del minore, che può così esprimere liberamente la propria opinione. Questa dinamica, infatti, attraverso la voce del bambino, consente al giudice di percepire le esigenze di tutela dei suoi primari interessi. Una percezione che, però, può seguire percorsi un pò più complessi e che non si limita solo all’ascolto del minore nel corso di un’udienza istruttoria. Ad ogni modo, il giudice può avvalersi di supporti che gli consentono un’effettiva percezione della volontà del minore, una volontà che non sempre traspare dalle parole o dai silenzi del bambino: mi riferisco, in particolare, alle consulenze tecniche psicologiche, opportunamente estese anche ai genitori in conflitto, ma anche all’attività degli operatori dei servizi sociali, sempre pronti a monitorare la situazione familiare del minore ed a costruire percorsi di sostegno indispensabili per addivenire ad una condivisione della genitorialità”. Da tenere molto in considerazione, inoltre, l’efficacia della mediazione: uno strumento di negoziazione per la risoluzione dei conflitti, che esiste da sempre in quanto la capacità di mediare è profondamente radicata nella vita dell’uomo. La storia della mediazione familiare riconosce agli avvocati la capacità di avere intuito per primi come il concetto di mediazione possa estendersi anche all’ambito delle problematiche familiari, avendo essi stessi maturato la convinzione che gli strumenti a disposizione dei giudici non erano sufficienti a risolvere adeguatamente le divergenze familiari, soprattutto in casi di separazione coniugale.