Aiuti di Stato, Commissione: Simet non ha diritto a compensazione obblighi servizio pubblico
La Commissione europea è giunta alla conclusione che la prevista compensazione pecuniaria a favore di Simet SpA, azienda fornitrice di servizi di trasporto con autobus da e verso la Calabria, è incompatibile con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
Con sentenza del marzo 2010, il Consiglio di Stato italiano ha riconosciuto il diritto di Simet a ricevere una compensazione retroattiva per i servizi interregionali di autobus di linea prestati dal 1987 al 2003. Le autorità italiane hanno notificato la misura alla Commissione, che ha avviato un’indagine approfondita nel maggio 2012 (cfr. IP/12/518). La Commissione non ha ritenuto giustificabile la concessione di detta compensazione pecuniaria.
"I servizi pubblici di elevata qualità sono fondamentali per i cittadini. Tuttavia, il denaro pubblico deve essere utilizzato in modo trasparente e comportare reali vantaggi. In questo caso non abbiamo ritenuto giustificabile la sovvenzione richiesta" ha dichiarato Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione responsabile per la politica di concorrenza.
La Commissione ha concluso che la compensazione prevista non rientra nel campo di applicazione del regolamento in materia di servizio pubblico nel settore dei trasporti, perché a Simet non è stato imposto unilateralmente alcun obbligo di servizio pubblico. La Commissione ha analizzato pertanto la questione in base alle norme in materia di aiuti di Stato per i servizi pubblici di trasporto passeggeri (regolamento (CE) n. 1370/2007).
Tali norme stabiliscono le modalità con cui gli Stati membri possono sostenere la fornitura di servizi di interesse economico generale di alta qualità nel settore del trasporto pubblico di passeggeri. Esse intendono evitare sovracompensazioni, sovvenzioni incrociate e l'agevolazione di aziende specifiche. In particolare, le modalità per determinare l’ammontare della compensazione devono essere chiaramente indicate nel contratto di servizio pubblico prima che una società inizi a operare. Inoltre, una società che effettua attività di servizio pubblico e altre attività economiche ha l’obbligo di mantenere contabilità separate, affinché il denaro pubblico non sia utilizzato per escludere i concorrenti che non ricevono aiuti di Stato.
Nel caso di Simet tali obblighi non sono stati soddisfatti. In particolare, non sono stati definiti in via preliminare i parametri per il pagamento della compensazione e non è stato possibile stabilire i costi netti relativi ai servizi forniti, poiché Simet non ha attuato un'adeguata separazione contabile.
Inoltre, non si è potuto stabilire se il presunto obbligo di servizio pubblico non sia già stato compensato dal diritto esclusivo di Simet di prestare servizi di trasporto con autobus sulle tratte specificate o se l'impresa abbia diritto a un’ulteriore compensazione pecuniaria. Per vari anni infatti Simet ha chiesto alle autorità italiane di prorogare le concessioni per l'erogazione dei servizi di trasporto in esame. L'impresa non è riuscita a dimostrare che la fornitura di detti servizi non rientrava nel suo interesse commerciale.
Simet SpA è un'azienda privata che gestisce servizi di autolinee interregionali tra la Calabria e altre regioni d'Italia sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato italiano. L'impresa svolge anche altre attività, tra cui servizi di trasporto internazionale, servizi turistici e noleggio di autobus.
Nel 1999 Simet ha chiesto la concessione retroattiva di compensazioni per l'obbligo di servizio pubblico per i servizi di trasporto interregionale di linea mediante autobus prestati a partire dal 1987. Poiché le autorità italiane hanno respinto tale richiesta, Simet ha presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo di competenza. Con sentenza del marzo 2010, il Consiglio di Stato italiano ha riconosciuto il diritto di Simet a ricevere compensazioni per i servizi prestati dal 1987 al 2003.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.33037 nel Registro degli aiuti di Stato sul sito internet della DG Concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).