Fuscaldo, riammesso in servizio l’ispettore forestale Romeo Borgia. Il Tar annulla il decreto di pensionamento
Aveva chiesto di andare in pensione anticipatamente ma poi, avendo cambiato idea, avrebbe chiesto di poter restare in servizio revocando l’istanza effettuata.
Secondo l’Amministrazione dalla quale dipendeva non era però possibile revocare le già accettate dimissioni per cui procedeva a collocarlo in quiescenza. Ora l’Autorità Giudiziaria alla quale si era rivolto gli ha dato ragione, accogliendo il ricorso ed annullando il provvedimento impugnato.
Si tratta dell’ispettore capo del Corpo forestale dello Stato Romeo Borgia, all’epoca dei fatti, Comandante della Stazione Forestale di Fuscaldo, che il 25 maggio 2009 aveva presentato domanda di collocamento anticipato in congedo con diritto alla pensione a decorrere dal 31 dicembre 2009 avendo egli maturato alla data della domanda 41 anni ed 11 mesi di anzianità contributiva.
Con decreto del capo del Corpo Forestale dello Stato del 16 giugno 2009, adottato dal capo del servizio IV, divisione 13 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su richiesta di Borgia, è stato disposto il collocamento a riposo, dal 31 dicembre 2009.
L’ispettorato generale del Corpo Forestale dello Stato, il 26 giugno 2009 ha comunicato al Comando Stazione di Fuscaldo, dove l’ispettore Borgia ha svolto la propria attività, l’accoglimento della domanda di prepensionamento.
L’otto agosto 2009 il sottufficiale forestale, con apposita istanza, ha chiesto la revoca della domanda di prepensionamento. Non avendo avuto alcuna risposta il 26 novembre 2009 ha diffidato l’Amministrazione a pronunciarsi sulla istanza di revoca della domanda di pensionamento anticipato. E, finalmente, il 23 dicembre 2009 l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato ha comunicato l’inammissibilità della richiesta di revoca del prepensionamento poiché “la domanda di dimissioni volontarie può essere revocata fino a quando le dimissioni non sono state accettate, con la conseguenza che è inammissibile la richiesta di revoca delle dimissioni in data successiva all’adottato provvedimento di accettazione”.
Avverso tale provvedimento, l’Ispettore Forestale rappresentato e difeso di fiducia dall’avvocato Sabrina Mannarino del Foro di Paola, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali rappresentato e difeso per legge dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro chiedendone il rigetto. Durante la camera di consiglio del 20 febbraio 2010 il Collegio giudicante, in diversa composizione, ha rigettato l’istanza cautelare. All’udienza pubblica del 23 maggio 2014 la causa veniva introitata per la decisione.
Secondo i Giudici Amministrativi “Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. E’ principio pacifico in giurisprudenza che, in materia di cessazione volontaria dal rapporto di servizio, le semplici dimissioni presentate dal dipendente non hanno alcun effetto risolutivo finchè non sia stata comunicata all’interessato la loro accettazione da parte dell’Amministrazione. L’atto di accettazione delle dimissioni, infatti, determina l’effetto definitivo della risoluzione del rapporto d’impiego solo con la comunicazione all’interessato; ne consegue l’ammissibilità della revoca delle dimissioni anche dopo che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento di accettazione, qualora questa non sia stata comunicata al medesimo.
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, risulta una nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Cosenza con cui comunicava al Comando Stazione Forestale di Fuscaldo che, con Decreto del Capo Servizio IV datato 17 febbraio 2009, era stato disposto il collocamento a riposto dell’Ispettore Capo Romeo Borgia. Non risulta alcuna successiva comunicazione da parte del Comando Stazione di Fuscaldo al ricorrente, né altra qualsivoglia comunicazione al ricorrente dell’avvenuta accettazione della richiesta di prepensionamento da parte dell’Amministrazione; né l’Amministrazione ha fornito alcuna prova documentale dell’avvenuta notifica/trasmissione personale al ricorrente del decreto di collocamento a riposo. In assenza di tale comunicazione, la revoca delle dimissioni presentata all’Amministrazione in data 8 settembre 2009, deve ritenersi senz’altro valida. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento Prot. 3704/09 bis comunicato il 23 dicembre 2009 con cui veniva rigettata l’istanza di revoca della domanda di prepensionamento.”
Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto ed ha contestualmente ordinato all’Autorità Amministrativa di eseguire la sentenza che è stata depositata il 23 giugno scorso.
Quindi, adesso, sulla base di quanto disposto dal Tar Calabria che è immediatamente esecutivo, l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato è tenuto a riammettere in servizio l’Ispettore Capo Romeo Borgia quale Comandante della Stazione di Paola visto che il Reparto di Fuscaldo, circa quindici giorni fa, è stato soppresso ed accorpato a detto Ufficio.