Si registrano importanti sviluppi legali nel contenzioso tra il Comune di Cosenza e la società Cosenza Calcio. La vicenda, che riguardava delle ingenti pendenze tributarie, ha subito una radicale modifica a seguito dell’intervento della giustizia tributaria e di un parziale dietrofront da parte dell’ente riscossore.
Il ricorso necessario
Tutto ha avuto inizio il 3 dicembre 2025, quando Municipia Spa ha notificato al club un’ingiunzione di pagamento per la cifra di poco più di 578 mila euro.
La richiesta si basava su una particolare interpretazione di alcune pronunce della Corte di giustizia tributaria. Il sodalizio rossoblù, assistito dallo studio legale Falcone e Kostner, ha impugnato l’atto il 18 dicembre successivo, dimostrando che l’ingiunzione ignorava cinque sentenze già passate in giudicato.
Tali sentenze avevano annullato quasi totalmente gli accertamenti sull’imposta della pubblicità per il periodo tra il 2013 e il 2018, stabilendo l’applicazione di tariffe ridotte a 1/10 come previsto dal decreto legislativo 507 del 1993.
La riduzione parziale
Le argomentazioni della difesa hanno spinto Municipia a un’ammissione d’errore. L’8 febbraio scorso, l’ente ha depositato un provvedimento di discarico per ben 355.276 mila euro.
Questo atto ha ridimensionato drasticamente la pretesa iniziale, portando la somma richiesta a oltre 223 mila euro. Nonostante questo significativo passo indietro, la società sportiva ha proseguito la sua battaglia legale ritenendo che anche la cifra residua non sia corretta.
L’udienza cautelare
Il 9 febbraio si è tenuta l’udienza cautelare presso la Corte tributaria, alla quale non hanno partecipato né il Comune né Municipia.
In questa sede, i legali del club hanno ribadito che la somma di oltre 200 mila euro appare ancora priva di criteri di determinazione chiari e non risulta in linea con quanto già stabilito dalle sentenze definitive.
La contesa rimane dunque aperta, ma con un club rossoblù che ha visto già riconosciuta una gran parte delle proprie ragioni.




























