La Calabria in “zona gialla”, cosa si può fare

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La Calabria torna in “zona gialla” (QUI). Gli spostamenti sono consentiti dalle 5 alle 22, verso località della zona bianca o gialla, senza necessità di autocertificazione e verso tutti i territori, è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della zona bianca o gialla, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro; resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; gli spostamenti senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, sono consentiti se avvengono per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debitamente autocertificati.

La nuova ordinanza, firmata dal Presidente facente funzione Nino Spirlì, prevede, che, dalle 5 alle 22, è consentito il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso, non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali. Resta consentita senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Nelle giornate festive e prefestive, viene specificato nell’ordinanza, che restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto e ogni altra attività motoria, è scritto ancora, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi.

Sono consentiti, inoltre, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (restando comunque non consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, che per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Dal lunedì al venerdì è assicurata anche l’apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi di cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio può essere assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on-line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre d’arte.

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