Porto di Palmi: Giudice del lavoro annulla licenziamento dipendente Coopmar

in Attualitàprovincia di Reggio Calabria
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Il Tribunale di Palmi, con una sentenza pronunciata dal Giudice del Lavoro,  Luca Coppola, ha stabilito un principio fondamentale a tutela del lavoro. È stato annullato infatti il licenziamento di Giuseppe Catalano, un lavoratore portuale dipendente della Coopmar Società Cooperativa. La sentenza ha disposto l’immediata reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con il riconoscimento della connessa indennità risarcitoria.

La rilevanza giuridica

Non si tratta semplicemente di un ritorno al posto di lavoro, ma di una significativa conquista che testimonia il valore della giustizia applicata concretamente. Questo risultato è particolarmente rilevante in un territorio come quello in questione, dove il lavoro resta una risorsa preziosa e spesso fragile.

Questa pronuncia assume un notevole significato storico e giuridico, in particolare per la sua applicazione dell’Art. 441 ter c.p.c., introdotto dalla recente Riforma Cartabia.

Tale riforma ha devoluto alla competenza del Giudice del Lavoro le controversie relative all’esclusione dalla compagine sociale dei soci lavoratori, che in precedenza erano di competenza del Giudice Civile.

Il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione del lavoratore. Ha sottolineato che le ragioni addotte dalla società erano basate esclusivamente sulle assenze per malattia e sul concetto di cosiddetto “scarso rendimento”, quest’ultimo rivelatosi del tutto pretestuoso.

Un principio chiarito

Sul controverso tema dello scarso rendimento, la sentenza è stata chiara e incisiva. Il Giudice ha osservato che i calcoli della società consideravano soltanto le assenze, senza mai valutare la produttività effettiva del lavoratore durante i periodi in cui era in servizio.

Il Tribunale di Palmi ha ribadito un principio essenziale del diritto del lavoro: la malattia non può mai essere confusa con l’inefficienza. Fino al superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, il lavoratore conserva il diritto alla protezione del proprio posto.

Nessuna assenza giustificata per motivi di salute può motivare un licenziamento o l’esclusione dalla compagine sociale.

L’Avvocato Sabina Pizzuto ha espresso la sua soddisfazione, ritenendo il risultato importante non solo per il suo valore giuridico, ma anche sul piano personale.

Affrontare e superare le difficoltà degli ultimi anni, portare avanti questa battaglia e vincerla, conferma che la tutela dei diritti è possibile anche in contesti complessi.

Riavere il lavoro per il suo assistito non rappresenta solo un ritorno all’impiego, ma è una vittoria di giustizia, sicurezza e dignità, lanciando un messaggio chiaro a tutti: i diritti dei lavoratori possono essere difesi con determinazione e coraggio.

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