Nel merito di un procedimento riguardante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale Penale di Reggio Calabria ha assolto un proprio assistito, con sentenza di oggi, venerdì 27 marzo, ribadendo che il requisito della convivenza effettiva prevale sulle mere risultanze anagrafiche.
Il caso riguarda un cittadino contestato per falso in relazione alla dichiarazione di reddito fatta nell’istanza di ammissione, perché non avrebbe inserito nel calcolo il reddito di un familiare iscritto nello stesso stato di famiglia, benché non effettivamente convivente.
L’avvocato Marco Ielo, che ha rappresentato il ricorrente, ha impugnato la revoca del beneficio puntando sull’articolo 99 del dpr 115/2002, sostenendo che la convivenza richiesta dalla legge è una situazione fattuale di coabitazione e comunanza di vita economica, non una semplice iscrizione anagrafica.
Il Tribunale ha accolto questa tesi, annullando la revoca del patrocinio e poi, nel contesto del processo penale, ha assolto l’imputato, precisando che il dato formale della residenza comune ha valore solo indicativo e richiede approfondimenti per accertare se il reddito sia effettivamente condiviso.
Il legale, ha inoltre sottolineato che sentenze di questo tipo rafforzano l’importanza di autocertificazioni precise e di una difesa attenta in materia di patrocinio a spese dello Stato, strumento fondamentale per garantire il diritto alla difesa ai cittadini con limitate risorse, senza farlo cadere in automatismi di ufficio.




























