Sanità ed equilibrio di bilancio: il “faro” della Corte dei Conti sulla Calabria

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Rigore finanziario, intangibilità del perimetro sanitario e stop a spese aggiuntive non coperte per le Regioni in piano di rientro. Questo è il messaggio centrale che emerge dalla Delibera 12 del 2026 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che ha analizzato la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa. All’interno del documento, la Calabria assume un ruolo di rilievo a causa di un importante pronunciamento della Corte Costituzionale che ne ha tracciato i confini di manovra economico-sanitaria.

I Lea intoccabili

Il focus sulla Calabria si accende attorno alla legge regionale 14 marzo 2024, n. 8, con cui la Regione aveva riconosciuto la rilevanza sociale della fibromialgia e dell’elettrosensibilità, istituendo una rete di prestazioni sanitarie di supporto.

La Suprema Corte, intervenuta sul testo con la sentenza 201 del 17 dicembre 2024, ha colto l’occasione per ribadire un principio contabile e sociale severissimo per i territori che, come la Calabria, si trovano in regime di piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La Consulta ha operato una netta distinzione: mentre i fondi per la fibromialgia erano legittimi poiché assistiti da uno specifico fondo nazionale, le prestazioni per l’elettrosensibilità sono state bocciate in quanto prive di una reale copertura normativa e finanziaria.

Il monito dei giudici è chiaro: per garantire il diritto fondamentale alla salute, le uniche spese obbligatorie sono quelle destinate ai Lea (Livelli Essenziali di Assistenza).

Introdurre prestazioni sanitarie ulteriori o ampliative rispetto a quelle statali mette a rischio l’erogazione dei servizi essenziali, soprattutto quando le risorse sono limitate. In sanità, la copertura non può mai essere “presunta o implicita”, ma deve basarsi su verifiche concrete di sostenibilità.

Il principio generale

La posizione della magistratura contabile verso la Calabria si inserisce in una dottrina più ampia che lega a doppio filo l’equilibrio di bilancio e l’attendibilità dei conti. La Corte dei Conti ricorda che la copertura finanziaria non è un mero adempimento formale o una “clausola di stile”.

L’analisi evidenzia, inoltre, una problematica comune a molte Regioni italiane: la scarsa capacità di generare nuove entrate attraverso la leva fiscale propria (la potestà impositiva regionale resta marginale).

Di conseguenza, l’ente pubblico calabrese si trova a dover finanziare le proprie politiche quasi esclusivamente rimodulando risorse già esistenti a bilancio.

Questa pratica richiede relazioni tecniche impeccabili e un monitoraggio costante per evitare che la nascita di nuove leggi sottragga ossigeno a programmi già avviati.

Il giudizio di parificazione

La relazione della Corte dei Conti non vuole essere una bocciatura a posteriori, ma uno strumento di “controllo collaborativo”. L’emersione di queste criticità sulla legislazione del 2024 serve da stimolo alla Giunta e al Consiglio regionale della Calabria per attivare processi di autocorrezione.

L’obiettivo finale è presentarsi al cruciale appuntamento del giudizio di parificazione del rendiconto generale con dati contabili certi, trasparenti e depurati da fittizie neutralità finanziarie, a tutela dei cittadini e della tenuta economica del territorio.

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