Scuola: domani il SAB incontra a Paola il personale

in Attualitàprovincia di Cosenza
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“Con la presenza del segretario generale del SAB prof. Francesco Sola, mercoledì 19 dicembre, dalle ore 16, nella sede sindacale di Paola, Via Lao n. 9 rione Sant’Agata, si terrà un confronto sulla nuova ipotesi contrattuale che andrà a regolamentare i trasferimenti ed i passaggi di ruolo e cattedra del personale scolastico per l’a.s. 2013/14.

In particolare – comunica lo stesso Francesco Sola, Segretario Generale SAB – saranno portati in discussione i nuovi criteri in materia di esclusione dalle graduatorie d’istituto dei beneficiari legge n. 104/92 già previsti dal precedente art. 7 con l’aggiunta di un nuovo comma per precisare che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria e che le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Inoltre, è stata recepita la nuova normativa in materia di autocertificazione introdotta dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011che, in sintesi, prevede l’autocertificazione per tutto, tranne che per i certificati ex legge 104/92 e quelli rilasciati dai Ministeri degli Esteri e della Difesa che vanno sempre esibiti.

Sono state apportate modifiche anche all’art. 20 che regolamenta il dimensionamento scolastico e l’individuazione dei docenti soprannumerari i quali mantengono il punteggio della continuità qualora trasferiti nell’istituto presso il quale è stato costituito il nuovo percorso con organico autonomo e siano stati assegnati all’organico del nuovo percorso, a domanda e che la precedenza della legge n.104/92 si applica solo per l’esclusione dalle graduatorie e non anche per l‘assegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.

Gli insegnanti di religione cattolica interamente utilizzati d’ufficio in altra scuola per mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, mantengono il diritto di attribuzione del punteggio per la continuità.

Per il personale ATA è stato chiarito che si considera “istituzione scolastica di precedente titolarità” l’istituzione scolastica che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se tale istituzione cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento ed è stato previsto, per chi ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica a seguito di dimensionamento, la possibilità di produrre domanda di trasferimento, negli stessi termini previsti per il personale soprannumerario. Infine, sempre per il personale ATA, è stato precisato che il passaggio dall’area A -collaboratore scolastico- all’area AS -collaboratore scolastico dei servizi e addetto alle aziende agrarie- e viceversa, si considera sempre come mobilità professionale –passaggio- nell’ambito della stessa area e non trasferimento”.

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