Carcere di Rossano, ergastolano vince battaglia contro direttore e magistrato
“Finalmente, uno dei tanti abusi commessi nel Carcere di Rossano, in Provincia di Cosenza, grazie alla pervicace azione di denuncia di un ergastolano, è stato censurato.
Nelle scorse settimane, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha annullato i provvedimenti adottati dal Comandante di Reparto Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria, poi ratificati dal Direttore dell’Istituto e infine confermati dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Sergio Caliò, dopo la denuncia da parte di un ergastolano detenuto nel carcere di Rossano, nel cosentino. A darne notizia è l’esponente radicale calabrese Emilio Quintieri che insieme all’onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, segue da tempo la situazione del penitenziario rossanese.
Lo scorso mese di Agosto, Vincenzo Rucci, detenuto appartenente al Circuito dell’Alta Sicurezza (As3), precedentemente ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, su disposizione ministeriale è entrato nella Casa di Reclusione di Rossano. “Essendo un ergastolano ostativo con fine pena mai e dovendo espiare la sanzione penale dell’isolamento diurno ancora per un anno - spiega Quintieri - su disposizione del Comandante Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria veniva allocato nel Reparto di Isolamento poiché a causa del sovraffollamento non vi era la possibilità” di sistemarlo da solo in un camera detentiva “tutte – continua l’esponente radicale - occupate da altri ergastolani e da detenuti con problematiche di carattere psichiatrico”.
Per questo motivo, stando al racconto di Quintieri, il sottufficiale della Polizia Penitenziaria avrebbe chiesto al Direttore di ratificare il provvedimento adottato in via d’urgenza e di intercedere con l’Autorità Giudiziaria affinché la pena accessoria dell’isolamento diurno venisse temporaneamente sospesa in attesa che nella Casa di Reclusione vi fossero le condizioni idonee per garantire al detenuto la continuazione dell’esecuzione della sanzione penale.
“Il Direttore – prosegue Quintieri - previa ratifica e condivisione del provvedimento adottato, chiedeva ed otteneva dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza … la sospensione dell’isolamento diurno per la restante parte di sanzione non ancora eseguita e, comunque, fino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro a cui venivano trasmessi gli atti. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva la richiesta del Direttore in virtù di quanto disposto dall’Art. 684 comma 2 del Codice di Procedura Penale”.
Rucci ha proposto immediatamente reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, denunciando la irritualità ed illegalità del provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta del Direttore del Carcere in quanto la norma invocata non avrebbe avuto nulla a che vedere con l’isolamento diurno ma avrebbe riguardato tutt’altro per cui era inammissibile.
L’ergastolano ha chiesto così di annullare il provvedimento impugnato ripristinando immediatamente l’isolamento diurno considerando tutto il periodo trascorso come sanzione penale espiata. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, all’esito di una Camera di Consiglio, ha accolto il suo reclamo (poiché non sarebbero ricorsi i presupposti per la sospensione dell’isolamento) e revocato il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, ritenendo come sanzione espiata il periodo trascorso durante la “sospensione illegale”.
“L’isolamento diurno è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena detentiva” spiega Quintieri. “Non essendo, quindi, una modalità di vita o di disciplina carceraria, ma una risposta sanzionatoria per i delitti concorrenti con quello punito con l’ergastolo – prosegue il radicale - il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. Nella fattispecie sia il Direttore del Carcere che il Magistrato di Sorveglianza - sostiene sempre Quintieri - hanno travalicato le loro competenze occupandosi di una modalità esecutiva dell’isolamento diurno che non gli competeva. Anche in presenza di gravi ragioni ostative, ivi compreso il sovraffollamento, l’Amministrazione Penitenziaria è tenuta a dare obbligatoriamente attuazione all’esecuzione delle sanzioni penali legalmente disposte dall’Autorità Giudiziaria non essendo prevista dall’Ordinamento alcuna discrezionalità al riguardo”.