Sab al Miur: annullamento chiarimento su formazione classi musicali
Il sindacato Sab, con il responsabile del settore musicale Francesco Ricciuti, sollecitata dalle richieste di chiarimento pervenute da genitori e da numerosi docenti di strumento musicale operanti nelle Scuole secondarie di I grado, in merito alla nota emessa dal MIUR su formazione classi strumento musicale, precisa quanto segue: Il D.M. 201/99 stabilisce all'art.1 che: “...l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell'ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media...”
"Lo stesso all'art. 2 - continua la nota del Sab - stabilisce che: “Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1...”
Stabilisce inoltre all'art. 3 che: “Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse...”.
Il D.M. 37/2009 assegna: ”...sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni...”.
Alla luce di tale quadro normativo, al quale le Circolari Ministeriali 4/2010 e seguenti si sono adeguate trattandosi di normativa di riferimento tutt'ora vigente, il Sab ribadisce: "Il panorama delle Istituzioni Scolastiche nelle quali opera l'indirizzo musicale è abbastanza variegato, al punto tale che portare l'indirizzo musicale a una sola classe/sezione paralizza di fatto tale insegnamento in quanto esistono Scuole di grandi dimensioni con sezioni numerose verso le quali si potrebbe applicare quanto stabilito nella Nota in oggetto.
In altrettante Scuole, dove esistono più classi, di circa 16-17 alunni, sdoppiate per la presenza di disabili gravi, e operanti su più plessi in uno stesso territorio comunale, in tali casi applicare tale nota significa consentire a un numero ristrettissimo di alunni la frequenza dello strumento, con contrazione di posti e difficoltà del Collegio dei Docenti a trovare i “criteri” da applicare per decidere quale fortunata classe e/o plesso debba ottenere la somministrazione di tale insegnamento.
Non è casuale il fatto che il D.M. 37/2009 parli di “classe o gruppo di alunni”, e che il citato D.M. 201/99 nell'art. 3 demanda al Collegio dei docenti di “adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse”.
Trattandosi appunto di “corsi”, riguardo alla lezione individuale e alla pratica della musica di insieme non si sono mai poste difficoltà in essere in quanto l'insegnamento dello strumento opera al di fuori dell'orario obbligatorio delle lezioni essendo opzionale, pertanto l'alunno di qualsiasi classe/sezione non ha difficoltà alcuna a frequentare, nelle ore stabilite, tale insegnamento; non comprendiamo quindi le difficoltà espresse dal Dirigente Tecnico del Piemonte, nel quesito posto alla Sua attenzione, in merito alla qualità della musica di insieme scaturita dall'insegnamento in un'unica classe/sezione.
Inoltre, ribadiamo, che in diverse Province Italiane, tutt'oggi tale dotazione risulta insufficiente e in contrasto con il D.M. 37/2009, in quanto in Scuole di grandi dimensioni risultano ancora assegnate 12 ore operanti su 3 classi (e non 18), problema più volte sollevato dalla scrivente O.S. e che ha visto la pronuncia di diversi TAR sulla questione.
Alla luce di ciò- conclude la nota - Le chiediamo di ribadire l'opportunità di demandare agli organi collegiali, come prevede la normativa, di organizzare tale insegnamento in base alla situazione singola di ogni Istituzione Scolastica, cogliendo l'occasione per auspicare che con l'organico dell' autonomia, stabilito nel discutendo D.D.L. sulla “Buona Scuola” si potrebbero sanare le carenze di organico esistenti in diverse Scuole.
Non ultimo si fa rilevare che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono state fatte con i precedenti criteri, andare a modificare ora i POF delle scuole e le volontà manifestate dai genitori, porterebbero ad ingenerare confusione, malcontenti e possibili contenziosi di merito".