Tribunale Castrovillari. Sab: “comportamento antisindacale dell’Atp di Cosenza”

Cosenza Attualità
Il tribunale di Castrovillari

E’ finita con un secco 4 a 0 a favore del SAB la partita tra il nuovo dirigente dell’ATP di Cosenza in materia d’inamovibilità delle RSU elette nelle liste del sindacato SAB.

Infatti, tante sono le ordinanze emesse da tutti i Tribunali della provincia, non ultima la nuova, n. 3420/2015 di altro Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, il quale accerta e dichiara che la condotta posta in essere dalle parti resistenti nei confronti dei rappresentanti sindacali, per avere omesso l’assegnazione di alcuni di loro alle sedi di provenienza e per aver destinato gli altri a diversi istituti scolastici in assenza del necessario nulla osta dell’organizzazione sindacale SAB di appartenenza, è antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/1970 per violazione dell’art. 22 S.L. e, per l’effetto, ordina alle parti resistenti la cessazione della condotta accertata e la rimozione degli effetti prodotti.

Condanna le parti resistenti al pagamento in favore della parte ricorrente SAB, alle spese di giudizio che liquida in complessivi 3.512,50 euro a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre ai procuratori costituiti ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Per gli effetti, le RSU del SAB, devono essere assegnate nelle scuole, dove sono state elette o riconfermate: Ins. E.A. c/o D.D. Castrovillari 1; prof. D.L.G. c/o Liceo Scientifico Castrovillari; prof.ssa M.A.F. c/o scuola media Saracena; prof.ssa G.S. docente religione cattolica c/o scuola media Terranova da Sibari; sig.ra N.C. assistente amministrativo c/o I.C. Rocca Imperiale; ins. A.S. sostegno scuola primaria I.C. Mandatoriccio; prof.ssa M.M. c/o IPSIA di Sant’Agata d’Esaro; prof. S.I. c/o ITAS-ITC di Rossano.

Il SAB, tramite il segretario generale Francesco Sola, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena, aveva dovuto ricorrere nuovamente in Tribunale per la conferma di un diritto, cioè quello dell’inamovibilità delle RSU senza il preventivo nulla-osta del sindacato di appartenenza, diritto sempre disatteso dall’ATP di Cosenza, nonostante decine di ordinanze pregresse in merito che, anche questa volta, aveva richiesto aiuto ai sindacati confederali e autonomi ritenuti più rappresentativi.

Il Giudice, ancora una volta, ha rigettato l’aiuto richiesto, stante l’insussistenza di un concreto interesse alla partecipazione in questo giudizio preordinato com’è alla tutela di prerogative e libertà sindacali che si assumono pregiudicate da una condotta datoriale.

Ne consegue l’integrale accoglimento del proposto ricorso, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi, dello stesso Tribunale, tra l’altro in controversie del tutto analoghe per il trasferimento in anni precedenti di alcuni dei rappresentanti sindacali per i quali, anche in questo ennesimo giudizio, è demandata la rimozione della condotta datoriale assunta come antisindacale.

Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione, sia pur rammaricato per le spese di giudizio, assommante a oltre 12.000,00 euro per le complessive condanne di quest’anno dell’ATP di Cosenza, che saranno nuovamente poste a carico dei cittadini-contribuenti.