SAB: incontri su pensionamenti e mantenimento in servizio del personale scolastico
Alla luce delle nuove disposizioni in materia di pensionamento e mantenimento in servizio del personale scolastico dettate con D.M. n. 97/12 e C.M. n. 98/12 ed in vista delle scadenze delle domande da presentare entro il 25 gennaio, esclusivamente on line, il sindacato SAB ha inteso indire una serie di incontri fra il personale interessato, nelle sedi sindacali, secondo il seguente calendario:
- ROSSANO- 10 gennaio ore 16,30 –giovedi- c/o sede SAB VIA CASSIODORO n. 21;
- TREBISACCE- 11 gennaio ore 16,30 –venerdi- c/o SAB V.le della Libertà (sopra INPS);
- SAN GIOVANNI IN FIORE- 12 gennaio ore 15 –sabato- c/o SAB Via dei Cappuccini 36;
- PAOLA- 16 gennaio ore 16 -mercoledi- c/o SAB Via Lao n.9 rione Sant’Agata;
- PRAIA A MARE- 18 gennaio ore 15,30 –venerdi- Via dell’Industria c/o liceo linguistico “Lanza”, dietro supermercato CONAD, x le altre sedi SAB secondo i normali orari di ricevimento;
I requisiti da possedere al 31/12/2011, per il pensionamento, sono:
- 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica
- 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica. Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Restano anche confermati sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne.
Per le donne resta in vigore, fino al 31 dicembre 2015, la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro il 31/12/2012, optando per il calcolo contributivo.
Dal 1 gennaio 2013 i requisiti, da possedersi al 31 dicembre 2013, sono così modificati:
Pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31/12/2013.
Pensione anticipata: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne; 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento.
La valutazione delle istanze di permanenza in servizio deve tener conto:
- delle situazioni di esubero provinciale, con riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2013/2014;
- deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.
Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013.
Nessuna modifica ha subìto la disciplina dei mantenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994). Nel 2013, pertanto, potrà chiedere la permanenza in servizio il personale che compiendo 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono resi inapplicabili, dal 1.1.2012, tutte le disposizioni che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento del massimo pensionabile (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).