Scuola: Castrovillari, risarcita collaboratrice scolastica
Il giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso di una collaboratrice scolastica precaria, F.G., iscritta al sindacato SAB, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo Accoti di Trebisacce, riconoscendole un risarcimento di 13.029,26 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, piu' 1.500 euro di spese di lite oltre IVA e CPA. Secondo quanto riferisce il Sab in una nota, "F.G. presentava domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di 2^ fascia del personale ATA come collaboratrice scolastica (ex bidella) della provincia di Cosenza di cui al D.M. n. 75/2001 chiedendo di usufruire della precedenza prevista dall'art. 4.2 per avere prestato almeno 30 gg di servizio nell'a.s. 2000/01; F.G. era andata oltre il minimo richiesto prestando 245 gg. di servizio. L'ATP di Cosenza nel valutare la domanda, stranamente, - scrive il Sab - non riconosceva la precedenza spendibile nelle nomine per supplenze brevi e saltuarie di competenza dei dirigenti scolastici, per cui F.G. si vedeva scavalcata da chi non poteva far vantare analoga precedenza". Avverso il mancato riconoscimento del diritto di precedenza, "era gia' intervenuto piu' volte il sindacato Sab - si fa rilevare - con il segretario generale Francesco Sola presso l'ex dirigente dell'Atp di Cosenza e verso gli impiegati addetti a tale valutazione che, per fortuna, ora sono stati rimossi da tale servizio, per far capire i reiterati errori commessi e i consequenziali danni economici derivanti alla collettivita' delle determinazioni assunte negando l'esistenza dei fatti e gli atti posti a base della richiesta non solo di F.G. ma da molti altri collaboratori scolastici in posizioni similari. Per contro, l'ATP di Cosenza - si fa rilevare - non ha mai voluto riconoscere il diritto reclamato, accertato ora dai giudici con il risarcimento del danno economico causato dall'omissione che aveva fatto perdere numerose occasioni di lavoro, per non aver beneficiato della precedenza nelle graduatorie d'istituto. In fase processuale l'ATP oltre ad insistere sul rigetto del ricorso, contestava la competenza territoriale del Tribunale ordinario invocando quello Amministrativo; il Giudice invece ha riconosciuto la propria competenza in quanto gli atti di causa non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacita' e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformita' a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".