POR 2014/2020: sostegno per l’acquisto di servizi alle imprese, Regione indaga tra i beneficiari
Il Dipartimento regionale “Programmazione nazionale e comunitaria”, con una nota diffusa dall’Ufficio stampa della Giunta, comunica quanto segue:
“In riferimento all’Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione di cui all’Azione 1.1.2. “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” del POR Calabria 2014/2020, si precisa che la questione di ammissibilità dei professionisti tra i soggetti beneficiari è stata oggetto di attento approfondimento tecnico da parte della Regione Calabria, anche a livello nazionale con le altre regioni e con l’Agenzia per la coesione e lo sviluppo, trattandosi di novità normativa introdotta con la recente legge di stabilità 2016 e attese le implicazioni di carattere interpretativo che la novità normativa implica.
Al fine di fornire gli opportuni chiarimenti, si precisa che i soggetti beneficiari dell’Avviso di cui si parla sono le PMI che non risultano in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
L’art. 2 del Regolamento specifica, in particolare, che per impresa in difficoltà si intende un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dall’Avviso, la Regione deve verificare tali condizioni, in quanto si tratta di aiuti individuali compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del Trattato ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato, e procedere laddove non si verifichino i casi indicati. Nella fattispecie dei liberi professionisti che svolgono un’attività di prestatore d’opera intellettuale (ex art. 2230 e ss. C.c.) in cui l’obbligazione è di mezzi e non di risultato, e dove il correlato rischio economico grava interamente sull’altra parte del rapporto giuridico, non essendo presente un rischio d’impresa tale condizione non è verificabile. Da ciò se ne deduce che non possono essere ammissibili all’Avviso.
Invece, i liberi professionisti che svolgano un’attività organizzata in forma d’impresa, in quanto è prevalente il carattere dell’organizzazione del capitale e del lavoro altrui sulla prestazione di lavoro intellettuale, per cui sia possibile verificare le condizioni di “impresa non in difficoltà” sono da ritenersi ammissibili quali soggetti beneficiari, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’Avviso Pubblico”.