Diritto di replica. Consulenze all’Asp di Cosenza, la precisazione di Fraia
Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota inviataci dall’avvocato Luigi Fraia:
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Ho letto (soltanto oggi) con viva meraviglia il Vs articolo, dove si da’ una libera e sbagliata interpretazione del provvedimento del Giudice, del mio ricorso contro l’ASP, pubblicato sul Vs sito internet. Pertanto, chiedo a norma delle leggi vigenti, di pubblicare questa mia precisazione:
Innanzitutto è errato asserire, che io ero consulente dell’ex Direttore Generale dell’ASP, ed è stata proprio questa la mia tesi confermata da delibere al riguardo, che invece ha sposato l’attuale dirigenza dell’Azienda Sanitaria e posto alla base della sua deliberazione.
Inoltre, non è assolutamente vero che è stata sancita la legittimità del provvedimento adottato dall’attuale Direttore con il quale si dichiarava la nullità della pregressa delibera emessa nel 2008 e successive.
Ancora, non è assolutamente vero che il Tribunale ha confermato la consulenza esterna affidata al professionista, poiché era priva della necessaria autorizzazione regionale.
Cosa diversa sono i singoli incarichi difensionali, che possono essere revocati.
Fatta questa premessa, si riportano le statuizioni del Giudice dell’art. 700 cpc, in primo grado, confermata dal collegio in secondo grado:
1) l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 16 L. r. n. 9/2007; (cioè rigettando la tesi dell’ASP e ritenendola non produttiva di effetti giuridici);
2) l’inquadramento del rapporto tra ASP e lo scrivente come rapporto professionale fiduciario che si instaura tra cliente ed avvocato per l’espletamento dell’opera professionale prevista dalla L: 714/1942 e s.m.,
3) il diritto insopprimibile dell’avvocato alla corresponsione del compenso maturato per l’opera prestata e la consequenziale applicabilità alla fattispecie per la sua determinazione delle tariffe professionali vigenti;
4) l’inefficacia ex se di qualsiasi atto unilaterale della P.A.;
Pertanto il collegio ha confermato tale determinazione del Giudice dell’art. 700, asserendo che “giammai potrà negarsi all’Avv. Fraia il diritto di ricevere il compenso per l’opera professionale espletata”.
Il ricorso è stato, invece, rigettato soltanto relativamente al cosiddetto “periculum in mora”, ossia perché il sottoscritto non ha un disagio economico tale da giustificarlo, pertanto non c’è un pregiudizio grave ed irreparabile che rischia una definitiva compromissione nel giudizio ordinario che seguirà, che avrà i suoi tempi e non quelli di urgenza di cui al richiamato art. 700 cp.c.
In definitiva, non valendo la convenzione con un compenso concordato di molto inferiore alla tariffe, dovranno pagare secondo le tariffe professionali, con un esborso di molto superiore.
Contenti loro.
Cordialità
Rossano, lì 28/1/2011
Avv. Luigi Fraia