Sant’Anna Spa. Ritenute non versate, assolto l’ex presidente Spanò
L’imprenditore crotonese Cesare Spanò, ex presidente dell’Aeroporto Sant’Anna Spa dal 2012 al 2013, non ha nessuna responsabilità nell’omesso versamento al fisco delle ritenute fiscali per 180 mila euro da parte delle società, ora fallita, e che all’epoca gestiva lo scalo pitagorico.
A stabilirlo è il Tribunale di Crotone - giudice Marco Bilotta – che ha accolto la richiesta dell’avvocato Francesco Verri, difensore di Spanò, pronunciando la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Una sentenza che probabilmente potrebbe fare giurisprudenza, cioè ispirare la decisione di altri casi.
Anche il pubblico ministero Antonio Malena aveva chiesto l’assoluzione dell’imprenditore e ex numero uno della società.
Il Tribunale ha osservato che la “difesa ha documentato come l’imputato sia stato individuato e incaricato a dirigere l’amministrazione aziendale nell’ambito di una ‘cordata’ di imprenditori chiamati a soccorrere al grave stato di insolvenza in cui versava la società”.
I magistrati hanno poi “apprezzato” che Spanò abbia “partecipato attivamente alla cordata con versamento di denaro liquido” e si sia “speso personalmente (e gratuitamente) per il sollecito delle altre compagini (private e pubbliche) affinché si onorassero gli impegni di conferimento presi”.
Circostanze, tutte queste, confermate fra gli altri dall’ex presidente della Provincia Stanislao Zurlo, ascoltato come testimone a discarico.
Il Tribunale scrive anche che “l’istruttoria ha fatto emergere come alla gestione operativa delle scarse risorse disponibili vi fosse altra persona, il Direttore generale” e come quest’ultimo, ad un certo punto “impegnò denaro per il pagamento degli stipendi in spregio alla direttiva del CdA di sottoporre ogni movimento di denaro della società al preliminare vaglio del presidente”.
Il giudice attribuisce significato, infine, al “vano tentativo” di Spanò “di acquisire informazioni sull’andamento aziendale che, unitamente alle altre criticità, indusse per due volte l’imputato a presentare le dimissioni, poi non accolte dal CdA”. Da qui l’assoluzione in virtù della “non volontarietà” dell’inadempimento erariale.