Fincalabra. Ancora guai per Oliverio: richiesto il rinvio a giudizio per abuso d’ufficio
Ancora una tegola per l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio che si è visto avanzare una richiesta di rinvio a giudizio, per l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio, dal Pubblico Ministero Graziella Viscomi, Sostituto presso il Tribunale di Catanzaro, ed accolta nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare del giudice, notificato ieri, mercoledì 4 marzo, all’ex presidente del Cda di Fincalabra, Luca Mannarino come persona offesa. L’udienza preliminare in camera di consiglio è fissata per il prossimo 21 maggio.
L’accusa sostiene infatti che proprio la revoca Mannarino dalla carica nell’ente in house della Regione, sia stata adottata, nel 2015, dall’allora Presidente della Giunta, “in violazione degli articoli 97 e 54 della Costituzione”, relativamente al dovere di imparzialità dell’amministrazione e dovere di adempiere con disciplina ed onore l’esercizio di funzioni pubbliche.
Ma anche della legge 241 del 1990, che prevedo l’obbligo di adottare “provvedimenti amministrativi motivati sulla base dell’istruttoria svolta” e dello Statuto di Fincalabra nella parte in cui stabilisce che i consiglieri rimangono in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte (non essendo ammesse scadenze scaglionate nel tempo dei componenti del CdA).
Non solo, l’allora Governatore avrebbe adottato quel provvedimento in modo “intenzionale, pur dopo il venir meno (per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale) del sistema dello spoil system che aveva determinato il primo provvedimento di destituzione di Mannarino”.
I fatti risalgono al 2014 quando, a seguito della partecipazione alla selezione pubblica per titoli, Mannarino venne nominato Presidente di Fincalabra Spa, per tre esercizi e con scadenza alla data dell’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica.
Dopo la nomina a Presidente della Regione di Oliverio venne attivata la procedura cosiddetta di spoil system e Mannarino venne dichiarato decaduto dalla carica. Il presidente del Cda ricorse immediatamente al Tar che, sollevata la questione di legittimità costituzionale, aveva rimesso gli atti alla Consulta e, previa sospensione del provvedimento della Regione, Mannarino venne di fatto reintegrato nelle funzioni.
Una decisione, quest’ultima, confermata anche dal Consiglio di Stato che aveva rigettato l’appello presentato dalla Regione Calabria.
Ciononostante, a novembre del 2015, Mannarino ricevette una lettera a firma di Oliverio con la quale lo si metteva al corrente della sua rimozione dalla carica di Presidente e componente del Cda (che si sarebbe maturata solo alla fine del triennio), con successiva nomina in sua vece di Carmelo Salvino, sulla base di una interpretazione dello Statuto regionale, ora confermata come “assolutamente distonica rispetto al dettato normativo e forzata”.
“Con le condotte assunte – si legge nel decreto di rinvio a giudizio – l’ex Presidente Oliverio procurava a Mannarino un danno ingiusto, consistente nelle retribuzioni non percepite per il periodo in cui vi avrebbe avuto diritto, oltre al danno curriculare; pregiudizio da considerarsi ingiusto – prosegue il provvedimento – poiché la rimozione era attuata col deliberato scopo di perseguire quelle finalità privatistiche che collocano l’esercizio della funzione in violazione dei criteri di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa, nella specie con la specifica volontà di rimuovere in soggetto sgradito”.
Nelle scorse settimane l’ordinanza del Gip/Gup di Catanzaro, Antonio Battaglia, del Tribunale di Catanzaro, ha rigettato la richiesta di archiviazione di Oliverio disponendo l’imputazione coatta nei confronti dell’ex Governatore per il reato di abuso d’ufficio con la motivazione che Mannarino non potesse e non dovesse essere rimosso da Presidente di Fincalabra così come invece fatto, nel novembre del 2015, dallo stesso governatore attivando lo spoil system “attraverso una interpretazione forzata dello Statuto Regionale e ricorrendo ad evidenti violazioni delle disposizioni normative in ordine alle nomine di competenza regionale”.