Regione: stop a visite non urgenti, Covid stabilizzati da trasferire nei propri territori
Sospensione delle attività ambulatoriali nelle strutture pubbliche: è quanto dispone un’ordinanza (QUI) a firma del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirì, che stabilisce delle nuove disposizioni per quanto riguarda appunto le prestazioni sanitarie di specialistica e di ricovero cosiddette differibili.
In pratica, il provvedimento, sottoscritto anche dal delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, dal 31 ottobre a tutto il prossimo 24 novembre, decreta la “la sospensione, all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal Pngla 2019-2021, di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019”.
Sono fatte salve le prestazioni d’urgenza, oltre a quelle di dialisi, di Pet/Tc, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche, ma anche quelle relative alla gravidanza a rischio o a termine ed i follow up non differibili.
Saranno poi ed ancora possibili gli screening oncologici all’interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetricia e ginecologia (riportate in allegato 1 all’ordinanza 29/2020), gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita e alla diagnosi prenatale e al parto, le visite cardiologiche, le sedute di vaccinazione, le donazioni di sangue.
L’ordinanza, ancora, consente lo svolgimento regolare dei piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili, “in quanto – si legge nell’atto - potrebbero procurare un potenziale danno al paziente”.
Restano consentite le prestazioni ambulatoriali svolte in strutture pubbliche esterne ai presidi ospedalieri mentre sono sospese le attività in regime di intramoenia.
Il provvedimento, inoltre, dispone la sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all’interno delle strutture pubbliche, sia di area medica che di area chirurgica - compresi quelli in intramoenia - fatte salve le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera “in quanto il processo riabilitativo non può essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti”.
L’ordinanza stabilisce anche che le strutture pubbliche interessate dal provvedimento procedano alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese e ad avvertire gli utenti interessati, così da riprogrammare l’appuntamento “con la tempistica coerente” con l’ordinanza.
Secondo il documento, poi, i presidi delle aziende ospedaliere dovranno trasferire presso i presidi ospedalieri territoriali direttamente gestiti dalle aziende sanitarie provinciali, i pazienti Covid-19 ricoverati stabilizzati e non ancora dimissibili al proprio domicilio, “previa intesa tra le direzioni sanitarie delle strutture”.
Le strutture sanitarie, inoltre, dovranno procedere ad incrementare, nelle more dell’adesione a quanto previsto nel Dca n. 91 del 18 giugno scorso e, fermo restando il disposto di cui all’ordinanza 80/2020, il numero di posti letto nelle unità operative di malattie infettive, “al fine di ampliare la recettività dei pazienti Covid positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento di sospensione dei ricoveri in elezione”.