Covid. Da lunedì si torna in “arancione”, nuova ordinanza: ecco cosa si potrà fare
Dopo la conferma arrivata ieri dal Ministero della Salute (QUI), il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato oggi l’ordinanza, la n. 22 (QUI), con cui si recepisce il provvedimento col quale il titolare del dicastero, Roberto Speranza, ha disposto il passaggio della Calabria dalla zona rossa a quella arancione a partire da lunedì prossimo 12 aprile.
“L’analisi dei dati a livello regionale – è scritto nell’ordinanza del presidente facente funzioni – ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, un lieve rallentamento nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione dell’incidenza per 100mila abitanti calcolata dal 2 all’8 aprile - comunque sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta -, pur permanendo un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area medica e terapia Intensiva, a livello di attenzione”.
Da lunedì, dunque, cessa l’efficacia delle misure che erano state adottate 8 giorni fa, ovvero lo scorso 4 aprile, e si applicano quindi quelle previste dalla zona arancione.
LE SCUOLE
Nel dettaglio, quindi, è consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.
Quanto agli istituti di secondo grado si adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita l’attività in presenza “di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa “che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.
È confermata, poi, la raccomandazione, per le scuole superiori, di favorire “la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari ingresso/uscita”.
GLI SPOSTAMENTI
È quindi ed ora possibile spostarsi all'interno del proprio comune, tra le 5 del mattino e le 10 di sera, mentre gli spostamenti verso altri comuni, regioni o province autonome “sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Nei Comuni fino a 5mila abitanti è comunque permesso spostarsi, tra le 5 e le 22, per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
È anche consentito, una sola volta al giorno, recarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso comune, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
BAR E RISTORANTI
Restano sospese, invece, le attività dei servizi di ristorazione - fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie- a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio.
È permessa la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, l’asporto è consentito esclusivamente fino ore 18.
Nelle giornate festive e prefestive restano infine chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.