Rombiolo. Tar respinge ricorso attività, distanziometro anche a sale scommesse
"Il distanziometro va sempre applicato anche alle sale scommesse". A ribadirlo, riporta Agipronews, è il Tar Calabria, che ha respinto il ricorso del titolare di una sala a Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia, a cui la Questura non ha rilasciato la licenza per la raccolta delle scommesse.
Al centro della questione la legge regionale del 2018, che vieta l'insediamento di attività di gioco a meno di 300 metri da luoghi sensibili (500 metri per i Comuni con più di 5mila abitanti).
Nello specifico, il ricorrente aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento, sostenendo che "la legge regionale imponesse il distanziometro solo per l’installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro".
Il Collegio, tuttavia, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato in ambito nazionale, ha ribadito come "l’attività di gestione delle scommesse lecite sia parificata alle sale da gioco".
Le norme di ciascuna legge regionale, pertanto, devono essere applicate “secondo un’interpretazione logica e sistematica”, a prescindere delle espressioni letterali impiegate. Tali leggi, dunque, sono sempre riferite ad entrambe le attività, sia gioco con vincita in denaro, sia raccolta di scommesse.