Relazione introduttiva dell’on. Dattolo sul Piano Casa
"Il progetto di legge 275/9^ modifica la legge regionale 21/2010 in attuazione del Decreto Legge n.70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. - Comunica una nota stampa - Il progetto di legge, fondamentalmente motivato dall’evoluzione del quadro legislativo nazionale, recepisce all’interno della L.R. 21 l’estensione del campo di applicazione del “Piano Casa” anche agli edifici con destinazione d’uso diversa da civile abitazione annoverando anche le variazione di destinazioni d’uso tra quelle compatibili e complementari. Il progetto di legge, però non si limita al recepimento delle linee guida nazionali, ma coglie l’occasione per una rivisitazione quasi integrale del testo della L.R. 21al fine di approdare ad uno strumento normativo che sia contemporaneamente completo, esaustivo e chiaro.
Infatti, le modifiche apportate dalla presente proposta di modifica alla legge regionale mantiene invariati i precedenti indici di incremento volumetrico al 20% per quanto concerne gli ampliamenti su edifici ad uso residenziale inclusi gli edifici plurifamiliari, per cui si è sottoposti al permesso di costruire, in modo da poter avere una concezione e realizzazione degli interventi con la più alta compatibilità con la pianificazione urbanistica delle stesse amministrazioni comunali , al 35% per gli interventi di demolizione e ricostruzione, introducendo un valore di premialità pari al 25% per gli edifici a destinazione d’uso artigiano industriale con un incremento massimo di 500 m2, e l’introduzione del recupero di seminterrati ed interrati a fini commerciali. All’interno del progetto di legge spiccano l’introduzione di una chiara regolamentazione degli obblighi a cui debbono sottostare i richiedenti all’accesso dei benefici della presente, in modo chiaro ed inequivocabile, in merito alla sicurezza antisismica, alla salvaguardia idrogeologica, nonché alla miglioria del patrimonio in termini energetici ed alla definizione di tutti gli atti che rendano legittima e regolare l’intera attività connessa alla realizzazione degli interventi, come la presenza dell’obbligo di esibizione dei contratti per gli incarichi professionali, il DURC delle aziende impegnate alla realizzazione, nonché le asseverazioni in materia sismica, idrogeologica ed energetica, ed infine l’obbligo di esibizione di documentazione architettonica attestante la qualità dell’opera anche sotto il profilo estetico. Il progetto di legge così si trasforma esso stesso in una completa guida all’esecuzione dell’opera definendo la tipologia degli interventi ammissibili, e sottoponendoli alle oggettive prescrizioni della legislazione nazionale, in funzione dell’entità dei medesimi, infatti in termini di compatibilità antisismica, si pone una precisa prescrizione in merito all’attività di riqualificazione antisismica, in conformità al DM 14/01/2008 nonché alla delibera G.R. n. 230/2011 definendo con elementi esemplificativi ciò che sottopone al suddetto obbligo e ciò che può essere considerata opera minore.
Allo stesso modo, in termini di salvaguardia idrogeologica, oltre al rispetto del PAI, trovano spazio gli atti di riclassificazione del rischio di aree oggetto di recenti eventi di dissesto, con l’imposizione del vincolo di acquisizione del nullaosta da parte dell’ente preposto, in modo da non far riferimento ad uno strumento di ricognizione datato ma permettendo una contemplazione dello strumento a più aggiornati dati reperiti dagli attuali stati di fatto e loro recenti studi ed analisi. Inoltre in materia energetica, si assiste ad una definizione di prescrizioni precise che permettono di avviare in concomitanza all’applicazione del piano casa azioni di miglioria energetica ad alta trasferibilità imponendo la realizzazione degli incrementi volumetrici in linea con le prescrizioni nazionali ed inoltre di accompagnare l’attività ad una serie di piccole migliorie energetiche che permettono un incremento dell’efficienza energetica dell’intero volume abitativo con impegno economico esiguo, primi passi verso l’efficientamento energetico degli edifici. - Continua la nota - In tal modo ci si pone l’obiettivo di un’ampia sensibilizzazione in materia, permettendo di vivere l’efficienza energetica attraverso la tangibile differenza di benessere igrotermico tra l’esistente ed il nuovo volume aggiunto all’unità abitativa. Così le numerose e precise regole in materia energetica perseguono l’obiettivo, allontanando dubbi interpretativi e soggettività di pianificazione degli interventi, infatti l’obiettivo primario non diventa l’abbattimento dei consumi energetici, difficilmente perseguibile in ridotti incrementi volumetrici non legati a ristrutturazione energetica bensì la sensibilizzazione della popolazione in materia ed il nascere di buone e sane pratiche.
All’interno della definizione delle regole energetiche trova spazio anche la miglioria della compatibilità ambientale dei generatori di calore al fine di ridurre gli effetti inquinanti legati alla conduzione degli edifici.
Inoltre, nella fattispecie di recupero di seminterrati e sottotetti a fini abitativi e di seminterrati ed interrati a fini commerciali, le prescrizioni in tale materia supportano la miglioria delle condizioni igienico sanitarie attraverso la definizione di parametri in merito ad umidità, illuminazione e ventilazione.
All’interno della legge trova anche spazio la modifica delle sagome degli edifici finalizzata all’installazione delle fonti rinnovabili. Inoltre, nel caso di demolizioni e ricostruzioni, l’efficienza energetica e la compatibilità ambientale con la miglioria del verde diventano requisiti fondamentali all’esecuzione dell’intervento.
All’interno della proposta di legge seppur in deroga agli strumenti urbanistici, trovano spazio il rispetto di prescrizioni di carattere urbanistico, capaci di dar vita ad interventi che non stravolgano la pianificazione e la qualità del tessuto urbano, infatti, nell’ambito delle variazioni di destinazione d’uso rimangono inderogabili i requisiti di compatibilità e complementarietà delle destinazioni, il rispetto del DM 1444 in merito ad altezze massime e distanze minime, l’assoluta prescrizione del Dlgs 42 del 2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), nonché l’inderogabilità di indici primari quali ad esempio le aree destinate a parcheggi e, così come sottolineato in precedenza, il mantenimento di condizioni di qualità architettonica, di decoro e di risoluzione dell’incompiuto edilizio esistente. Infine con la stessa ratio si ritrova nell’ambito delle delocalizzazioni sottoposte all’obbligo delle realizzazione dei volumi delocalizzati all’interno di aree dotate di opere di urbanizzazione primaria in modo da perseguire l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo e di razionalizzazione di tutte le opere pubbliche essenziali per una corretta urbanizzazione.
Quindi le attività edilizie promosse dalla presente legge sono ben lontane dal concetto di cementificazione selvaggia bensì possono appieno definirsi come attività di riqualificazione e miglioria del patrimonio esistente con una qualità visibile a 360°, qualità frutto di una regolamentazione precisa e completa in termini estetici, urbanistici, di salvaguardia e sicurezza, nonché di miglioria in termini funzionali e prestazionali di vivibilità e risparmio energetico."