Il sindacato Sab su alcune assegnazioni anomale dei dirigenti scolastici
Continuano a pervenire nelle sedi del sindacato SAB, richieste di chiarimenti riguardanti la compilazione delle schede per la formulazione delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei docenti e personale ATA soprannumerari a.s. 2014/15.
Nel merito, il SAB, tramite il segretario generale Francesco Sola, nonostante reiterati interventi e richiami nei decorsi anni scolastici, è costretto, nuovamente, a denunciare l’illegittimità del comportamento di alcuni dirigenti scolastici che, non curanti delle disposizioni contrattuali vigenti, formulano le predette graduatorie prima delle scadenze previste dal contratto sulla mobilità che disciplina modo e termini per dette operazioni incidenti, profondamente, sulle posizioni giuridiche dei soprannumerari.
Il Contratto vigente, prevede, all’art. 21 comma 4 per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, all’art. 23 comma 3 per i docenti di scuola di I e II grado e all’art. 48 comma 5 per il personale ATA, che “i dirigenti scolastici, entro (e non prima) i 15 gg successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e pubblicano all’albo le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al contratto”.
Alla luce di quanto sopra, i dirigenti scolastici non possono chiedere la compilazione delle schede e formulare e pubblicare ora le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto, per non essere coerenti e conformi al nuovo contratto sulla mobilità, tranne che vogliano creare, comunque, contenzioso con la tempistica imposta e riportata nel contratto: 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di trasferimento; per i docenti le graduatorie devono essere formulate e pubblicate dal 14 al 25 aprile, per gli ATA dal 25 aprile al 10 maggio.
Tale termine, né prima, né dopo, è perentorio.
Giova ancora segnalare che nella premessa alle note allegate alle tabelle di valutazione dei titoli, è detto chiaramente che “nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento”, es. nascita di figli, dottorato, corsi di perfezionamento, ecc….
Per il SAB è auspicabile il rispetto perentorio delle scadenze e modalità, al fine di non ingenerare false aspettative di chi possiede titoli o precedenze non più valutabili e riconoscibili dal nuovo contratto sulla mobilità, del 26 febbraio 2014.