Il Tribunale di Paola condanna nuovamente il comportamento antisindacale dell’Atp di Cosenza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, con ordinanza del 30 marzo scorso ha accolto il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) presentato dal segretario generale del SAB Francesco Sola rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità della condotta dell’amministrazione convenuta, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacali ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento con il quale si è provveduto al trasferimento del prof. A.B., eletto RSU per la predetta organizzazione sindacale presso l’IPSIA-Liceo Scientifico di Amantea, e ne ordina la cessazione, disponendo la rimozione degli effetti del disposto trasferimento.
"Nelle elezioni RSU - si legge in una nota del Sab - del marzo 2012 il professor A.B. già in servizio nel precedente anno presso l’IIS IPSIA-Liceo Scientifico di Amantea, sebbene titolare presso l’I.M. di Belvedere Marittimo, veniva eletto RSU del sindacato SAB, servizio che continuava sia dopo le elezioni, sia nel decorso anno scolastico 2012/13.
Stranamente, per anno scolastico 13/14, il nuovo dirigente reggente dell’ATP di Cosenza, nonostante decine di pronunce in merito che hanno visto sempre soccombere il medesimo con condanna anche alle spese dai vari Tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola emesse nei confronti delle RSU del SAB, non manifestava la propria disponibilità, sollecitato in tal senso anche da qualche altra O.S. confederale, a confermare le RSU nelle sedi di servizio dov’erano state elette, se non dopo pronuncia della magistratura competente, né a chiedere il nulla osta al sindacato SAB.
Alla luce di tale comportamento il SAB si è visto costretto a ricorrere nuovamente al Giudice del Lavoro per il riconoscimento di un diritto in capo allo Statuto dei Lavoratori come l’art. 28 che ha ad oggetto la tutela delle associazioni sindacali contro qualunque condotta datoriale limitativa o impeditiva dell’esercizio delle libertà sindacali.
Il Giudice del Lavoro, nel merito, osserva:
Nessun dubbio, inoltre, si pone in ordine alla qualificabilità degli Istituti scolastici in esame, distinti ed autonomi da un punto di vista amministrativo e gestionale, quali “unità produttive” rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.22 citato, atteso che per unità produttiva deve intendersi, in termini generali, quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell’impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell’indipendenza tecnica e amministrativa, una “frazione” dell’attività produttiva aziendale.
Il trasferimento in contestazione va, quindi, considerato antisindacale: lo stesso, infatti, costituisce violazione di una previsione normativa che riconosce al sindacato il diritto di consultazione, finalizzato ad assicurare al dipendente dirigente sindacale una tendenziale stabilità, sul piano logistico, ed il conseguente collegamento con la base rappresentata, ed incide, quindi, in tal modo, sulla stessa libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l’immagine anche sotto il profilo della capacità aggregativa di nuovi consensi
L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione di cui dell’art.18 del CCNQ del 18 agosto 1998, così come modificato dall’art.5 del CCQI del 24 settembre 2007 (con l’introduzione del comma 4-bis), secondo la quale il trasferimento dei docenti scolastici in soprannumero, ancorché r.s.u., non necessita del preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza – previsione peraltro neppure richiamata dall’amministrazione resistente - né dall’art. 7 del CCNI 2013.
La norma di cui all’art. 28 St. Lav., nella misura in cui mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale, non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art.40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con conseguente sua disapplicazione e va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la condotta ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli effetti".