Ncc, la Consulta dà ragione alla Calabria: no ai vincoli statali

in Attualitàprovincia di Calabria
00:00 00:00

La Corte Costituzionale, con la sentenza (la numero 163) depositata oggi, 4 novembre 2025, ha stabilito che non rientra nelle competenze dello Stato imporre vincoli agli esercenti il servizio di Noleggio con Conducente (Ncc) che risultino sproporzionati rispetto al fine di assicurare una leale concorrenza con i taxi.

> La Corte Costituzionale

I conflitti di attribuzione

La Corte ha accolto i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale 226 del 2024 e le relative circolari attuative.

Secondo i giudici costituzionali, lo Stato, regolando l’esercizio del servizio Ncc con mezzi sproporzionati, ha invaso la materia di competenza regionale relativa al trasporto pubblico locale, superando i limiti della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

La consulta ha dichiarato l’illegittimità di alcune previsioni contenute negli atti impugnati. In particolare, è stato annullato il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio Ncc, nei casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree previste dalla legge n 21 del 1992.

Secondo la Corte, tale vincolo è «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata riservata ai soli titolari di licenze taxi».

I giudici hanno sottolineato che tale disciplina ripropone indirettamente obblighi già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la precedente sentenza numero 56 del 2020.

La Libertà compressa

La sentenza ha anche annullato le previsioni che impedivano la stipula di contratti di durata con operatori Ncc a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione.

Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto che il divieto ecceda il fine antielusivo e comprima indebitamente l’autonomia contrattuale.

Viene infatti inibito a operatori economici come alberghi, agenzie di viaggio o tour operator di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati, limitando di fatto la loro libertà di iniziativa.

Infine, la Corte ha reputato sproporzionato e non rientrante nella materia «tutela della concorrenza» l’obbligo per l’esercente il servizio Ncc di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico.

Secondo i giudici, le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.

Accogliendo i due ricorsi della Regione Calabria, la Corte Costituzionale ha annullato in parte gli atti impugnati, ribadendo la sussistenza dell’interferenza con la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale.

> Roberto Occhiuto

Occhiuto: “Vinta una battaglia liberale”

“Sugli Ncc la Regione … vince ancora in Corte Costituzionale e si intesta una sacrosanta battaglia liberale. Più concorrenza e più mercato sono concetti che si traducono in più opportunità e più convenienza per i cittadini e per chi vuole fare impresa”.

Così il governatore della Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha commentato le decisione della Corte Costituzionale.

CN24TV
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.