Coronavirus, Decreto Governo. Nord “blindato” e Italia “sospesa”: il testo, cosa accade in Calabria

Calabria Salute
Giuseppe Conte

Dopo che nel tardo pomeriggio di ieri aveva fatto già il giro del paese, ma in forma di bozza, dunque ancora non definitivo, il premier Giuseppe Conte ha firmato in piena notte, quasi all’alba, esattamente intorno alle 3 e 20 del mattino, il decreto del Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta all’espandersi dell’infezione da coronavirus.

Il testo, che come ha spiegato lo stesso presidente del Consiglio, sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e da oggi dunque in vigore, prevede, come anticipato la “chiusura” delle Lombardia e di altre 14 provincie (non undici come appreso inizialmente), in particolare quelle di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Nelle tredici pagine del documento sono esplicitate tutte le misure che limiteranno, pertanto, gli spostamenti e impongono vincoli stretti nelle regioni direttamente interessate ma anche “prescrizioni” per il resto del territorio italiano.

I LIMITI AGLI SPOSTAMENTI

Quanto alle aree più esposte al contagio del Covid-19 (ovvero, lo ripetiamo, la Lombardia le 14 province interessate) si prevede di “evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori”, sebbene la mobilità non sia del tutto impedita permessa per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute”, e sia previsto “il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza”.

Viene ancora fortemente raccomandato di restare a casa e limitare i contatti in caso di infezioni respiratorie e febbre (ovvero con una temperatura superiore a 37.5°). Per le persone in quarantena, invece, è fatto divieto assoluto di mobilità.

GLI SPORT ED EVENTI PUBBLICI

Il decreto, ancora, prevede la sospensione di eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per gli atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto il controllo di personale medico delle società sportive. Viene raccomandato poi a datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari.

Chiusi anche gli impianti da sci, così come vengono fermate tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Chiusi, ancora, cinema, teatri, pub, sale scommesse e discoteche.

SCUOLE, CHIESE E CONCORSI

Cancelli sbarrati ma che per tutte le scuole ed università a cui viene consentita l’attività formativa a distanza mentre non si fermano i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie.

Anche i luoghi di culto hanno delle limitazioni: possono essere aperti, infatti, solo se permettano di mantenere la distanza di un metro fra i presenti e si sospendono cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

Chiudono, ancora, musei e istituti culturali. Sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile.

NEGOZI, BAR E RISTORANTI

Quanto alle attività di ristorazione e bar, queste sono consentite ma dalle 6 alle 18 e sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone. Consentite anche le attività commerciali, sebbene con accessi contingentati per evitare assembramenti. Qualora non possa essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi dovranno restare chiusi.

Nelle giornate festive e prefestive restano chiuse le medie e grandi strutture di vendita e i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro.

La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza.

SANITÀ E CENTRI RICREATIVI

Altri vincoli sono stati previsti per le attività sanitarie. In particolare, sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi. Le riunioni per le strutture socio sanitarie dovranno avvenire, dove possibile, in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale.

Infine, palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi dovranno restare chiusi. Sospesi, poi, esami di idoneità presso la motorizzazione civile, sebbene sia prevista la proroga dei termini.

COSA ACCADE NEL RESTO DEL PAESE

Le prescrizioni del decreto, come dicevamo, e all’articolo 2 dello stesso, fissano anche delle misure che riguardano non solo le regioni e province direttamente interessate ma anche tutte le altre regioni italiane.

Nello specifico viene imposto lo stop per congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Anche qui, fermate manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato; così come sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Chiusi musei e istituti di cultura. Le attività di ristorazione e bar possono avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

In tutte le altre attività commerciali viene raccomandata l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Stop, poi, a eventi e competizioni sportivi ma è consentito comunque lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, ovvero senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Ed ancora: sospesi tutti i servizi educativi e attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie.

Confermata la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico. I dirigenti scolastici dovranno attivare per tutta la durata della sospensione delle attività, la modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; stessa cosa potrà avvenire nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Quanto alle università, le istituzioni dovranno assicurare, se necessario, il recupero delle attività formative e di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Nell’ambito sanitario: è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

I datori di lavoro, ancora, potranno attivare il cosiddetto lavoro agile e per tutta la durata dell’emergenza, anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge. Qualora sia possibile, viene raccomandato agli stessi datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie.

Viene, ancora, disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione.

Previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici saranno posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avverranno in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali potrà essere autorizzato il colloquio personale, ma a distanza di almeno due metri.

Infine, i luoghi di culto potranno rimanere aperti solo con l’adozione di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, ma sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

Ovviamente ed anche qui è fatto divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.

LE INFORMAZIONI E LA PREVENZIONE

L’articolo 3 del decreto, poi, stabilisce delle misure di informazione e prevenzione su tutto il territorio nazionale. In particolare, il personale sanitario si dovrà attenere alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e dovrà applicare le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute.

Viene fatta una raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità; così come di limitare, se possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) viene fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali.

Nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione. I sindaci e le associazioni di categoria promuoveranno la diffusione delle informazioni per la prevenzione. Viene raccomandato ai Comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all’aperto ma senza creare assembramenti.

Negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani.

Nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti.

Le aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, dovranno adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza.

Infine, altro elemento sostanziale: i soggetti in sorveglianza, in caso di comparsa dei sintomi, dovranno avvertire il medico di base e l’operatore di sanità pubblica preposto al coordinamento; dovranno indossare la mascherina chirurgica; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Il rispetto delle misure previste dal Governo, infine, viene affidato al Prefetto che si può avvalere della collaborazione delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle forze armate.