AMI: domani a Cosenza “L’ascolto del minore nell’ottica del diritto nazionale ed internazionale”
È previsto per domani, giovedì 15 maggio 2014, con inizio alle ore 16.30, presso la Biblioteca “Arnoni” dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Cosenza, l’ppuntamento clou dei cinque momenti formativi organizzati dalla sezione calabra dell’associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Il tema dell’incontro, scelto per accogliere il presidente nazionale dell’associazione, sarà la "L’ascolto del minore nell’ottica del diritto nazionale ed internazionale".
L’evento info-formativo, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Cosenza, sarà coordinato dall’addetto stampa regionale, Valerio Caparelli, e introdotto dalla presidente dell’AMI, Margherita Corriere. Come di consueto, i lavori saranno anticipati dal saluto del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Oreste Morcavallo, cui si unirà quello del presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cosenza, Sante Blasi.
Per il tema dell’incontro, oltre che per testimoniare quanto i lavori della sezione calabra dell’associazione siano particolarmente attenzionati e graditi ai vertici nazionali, vista anche l’eccezionalità dell’occasione, sarà possibile ascoltare l’atteso intervento del presidente nazionale dell’AMI, Gian Ettore Gassani, cui farà eco quello del Garante per l’Infanzia della Regione Calabria, on. Marilina Intrieri. Seguiranno le relazioni dello psicologo e psicoterapeuta, Marco Pingitore, e della docente Unical, Anna Lasso, un riferimento qualificato e sicuro per l’AMI Calabria.
Il seminario dell’AMI vuole evidenziare come l’ascolto del minore nel processo debba essere finalizzato esclusivamente a recepirne l’opinione, il vissuto, le istanze e le esigenze.
"Il minore non dev’essere un mezzo istruttorio – dichiara nella nota la presidente dell’AMI Calabria, Margherita Corriere – poiché egli non è volto alla verifica di un fatto, posto dalla parte alla base delle proprie domande. Ciò non può e non deve essere equiparabile alla testimonianza, in quanto essa non dev’essere diretta a recepire dei fatti dei quali una persona possa riferire. Anzi, è il suo esatto contrario, in quanto nella testimonianza sono da escludere le valutazioni e le opinioni, mentre nell’ascolto il minore è chiamato spesso a manifestare il proprio parere. Ciò non può essere assimilabile nemmeno all’interrogatorio formale, in quanto la prospettiva di confessione della parte di circostanze alla stessa sfavorevoli è evidentemente estranea all’audizione del minore. Secondo numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione, al minore va attribuita la qualità di parte in senso sostanziale e la sua audizione dovrebbe essere accomunata all’interrogatorio libero che, secondo un’autorevole dottrina, è volto a dare alla parte la possibilità di spiegare al giudice le proprie ragioni. La soluzione preferibile sembra, quindi, ribadirne l’estraneità al sistema delle prove, anche in ragione della sua funzione di recepire nel processo l’opinione del soggetto vulnerabile nel cui preminente interesse il provvedimento viene assunto".