Attivisti No Eni sulla bonifica ex Sasol
"Nel sostenere i bisogni e gli interessi collettivi, noi "Attivisti No Eni" siamo soliti interrogarci sulle problematiche che viviamo da tempo al fine di cercare soluzioni comuni e costruttive". E' quanto si scrivono gli Attivisti Eni di Crotone.
"Spesso - continua la nota - si parla del risanamento ambientale dell'area industriale ricadente nel sito di interesse nazionale di Crotone ove erano ubicate alcune imprese con attività produttive nel settore chimico. I dubbi conseguenti sono: "chi deve realizzare la bonifica e con quali modalità?. A questo proposito, riteniamo opportuno, nonché doveroso, ricordare la sentenza del TAR Calabria n. 810/2012, che ha deciso di accogliere il gravame proposto dalla " Sasol Italy s.p.a." sancendo che quest'ultima non poteva essere chiamata a rispondere dell'obbligo di effettuare gli interventi di risanamento del sito in questione, perché , come spiegato dal Collegio, i provvedimenti impugnati dalla Sasol erano stati adottati senza un approfondimento istruttorio in grado di individuare il titolo giuridico sul quale fondare la legittimazione passiva della società ricorrente all'intervento di bonifica ed alla distinta gradazione dello stesso in relazione al livello di responsabilità".
"Alla luce delle decisioni adottate all'esito del giudizio amministrativo di cui sopra - aggiungono gli attivisti - è opportuno capire a che punto è il procedimento di bonifica, considerato che la sentenza ha annullato i provvedimenti adottati dalla Conferenza di Servizi e dagli altri Enti preposti a questi conseguenti "per quanto di interesse". "La sentenza, comunque, - proseguono - suggerisce vari spunti di riflessione in merito al nostro iniziale quesito e sull'attività di bonifica successiva alla necessaria attività istruttoria che stabilisca il grado di responsabilità per l'inquinamento dell'area e la verifica del superamento del CSC (concentrazione soglia di contaminazione) come previsto dal D.Lgs 03/04/2006 n 152:
1. Il proprietario del sito può intervenire in qualsiasi momento nel procedimento di bonifica sostituendosi a colui che lo aveva aperto ( ex art. 245 D.Lgs 03/04/2006 n 152);
2. "Chi inquina paga" , principio di matrice comunitaria, secondo il quale è coinvolto in primis il responsabile dell'inquinamento ( ex art 242 D.Lgs n 152/2006);
3. Il proprietario non responsabile della contaminazione ha facoltà d'intervenire per la realizzazione delle attività in discorso ai sensi degli artt. 245 e 252 D. Lgs n 152/06;
4. L' autorità competente può realizzare d'ufficio la bonifica, nell'inerzia dei soggetti obbligati o volontariamente intervenuti, facendo sorgere così, una forma di responsabilità patrimoniale indiretta per il proprietario dell'area (ai sensi dell'art. 253 comma 4 D. Lgs n 152/06 il proprietario risponde nei limiti del valore di mercato del sito).
Concludendo non ci resta che esortare i soggetti preposti ad operare diligentemente e con la necessaria celerità in favore dei cittadini crotonesi".
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