Il Questore di Cosenza aveva apposto un sigillo negativo su una richiesta di rinnovo così un uomo, appassionato di caccia, si era visto negare la licenza per il suo fucile. Il motivo del provvedimento non risiedeva in azioni compiute direttamente dal richiedente, ma nel pesante cognome che portava. Il decreto di diniego affondava infatti le radici in un legame di sangue inscindibile: il fratello del soggetto è ritenuto a capo di una nota cosca di ‘ndrangheta.

Un legame pericoloso
Le autorità avevano tratteggiato un profilo inquietante del familiare, descritto come un vertice strutturato della criminalità organizzata.
Quest’ultimo era finito in carcere su richiesta della Dda di Catanzaro, accusato di reati gravissimi che spaziano dal traffico di stupefacenti e armi fino al tentato omicidio e alle estorsioni.
Per il Ministero dell’Interno, quel legame fraterno rappresentava un rischio tale da giustificare il ritiro della licenza da caccia, temendo possibili contiguità con ambienti malavitosi.
La battaglia legale
Il ricorrente, non accettando di veder limitata la propria libertà per colpe non sue, ha deciso quindi di reagire affidando la propria difesa agli avvocati Francesco Nicoletti e Manuela Serembe che hanno intrapreso la via del ricorso amministrativo davanti al Tar della Calabria.
Di contro, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro ha difeso con vigore la scelta della Questura, chiedendo al tribunale di rigettare la domanda e di condannare l’uomo anche al pagamento delle spese legali, ritenendo il ricorso del tutto infondato nel merito.

La vittoria in aula
Il verdetto finale ha però ribaltato le aspettative degli uffici di pubblica sicurezza. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, analizzando le carte, hanno accolto integralmente le tesi difensive presentate dai legali dell’uomo.
Con una sentenza definitiva, il Tar ha così annullato il decreto del Questore di Cosenza, ristabilendo il diritto del cittadino a detenere l’arma per uso sportivo.
La decisione ha sottolineato come la semplice parentela, senza prove concrete di un coinvolgimento diretto o di un pericolo attuale, non possa trasformarsi in un pregiudizio eterno.




























