Campanella: Tar, no a sospensione provvedimento prefetto Catanzaro
Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha respinto oggi la richiesta di sospensione in via cautelare del provvedimento con cui, il 23 febbraio scorso, il prefetto di Catanzaro ha sancito la definitiva chiusura della "Fondazione Campanella", finita anche al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo in cui si ipotizza il reato di false comunicazioni sociali a carico di dieci persone.
La Prima sezione del Tar, presieduta dal giudice Guido Salemi, ha respinto l'istanza avanzata dalla stessa Fondazione (rappresentata dall'avvocato Alfredo Gualtieri) assieme ad alcuni ex dipendenti della Campanella, contro Prefetto di Catanzaro, Ministero dell'Interno (rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro), Regione Calabria, e Università degli Studi "Magna Graecia", di sospendere l'efficacia del decreto con cui il prefetto, Luisa Latella, ha accertato "la mancanza di un patrimonio adeguato e dunque l'impossibilità per la Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Campanella di raggiungere lo scopo per il conseguimento del quale l'ente era stato costituito causa di estinzione della personalità giuridica" .
Il provvedimento rimane dunque efficace, mentre si dovrà attendere a questo punto che il Tar si pronunci nel merito sul ricorso presentato dalla Fondazione che chiede l'annullamento del decreto. I giudici, nell'ordinanza depositata oggi, hanno rilevato che, "quanto alla natura giuridica dell'atto prefettizio oggetto di gravame, è incontestabile la sua natura discrezionale ed autoritativa, trattandosi del provvedimento cui con cui l'amministrazione statale esercita 'il controllo e la vigilanza' sulle fondazioni in regime di diritto privato"; hanno rilevato inoltre, "con particolare riguardo alla controversia in atti, che tale valutazione discrezionale assume connotati particolarmente ampi anche laddove ha ad oggetto la 'adeguatezza' del patrimonio fornito in dotazione rispetto alla realizzazione dello scopo; adeguatezza che, in fase costitutiva, è onere della fondazione documentare".
Respinte poi le questioni sollevate dalla Fondazione a proposito di un asserito vizio formale del decreto prefettizio e di un asserito eccesso di potere, i giudici hanno concluso rigettando la richiesta di sospensiva del provvedimento. (AGI)