Il Tar conferma l’inidoneità di Isia Global Service a svolgere operazioni portuali
La ditta Isia Global Service è stata ritenuta inidonea a svolgere le operazioni portuali nello scalo di Crotone.
È questa la decisione del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria di fronte al quale il suo legale rappresentante ha presentato ricorso contro la legittimità del provvedimento dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, che ha infatti rigettato, con decisione unanime del Comitato portuale, la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni per il 2017.
La decisione del Tar, che condanna anche la Isia Global Service alla refusione delle spese processuali, ribadisce quanto già deciso, nel dicembre dell’anno scorso, in merito alla richiesta di sospensiva del provvedimento emesso dall’Ente, presentata dall’azienda in attesa della decisione sul merito.
La società sarebbe risultata carente del principale requisito tecnico organizzativo, in quanto strutturalmente inadeguata sotto il profilo tecnico.
A comprovare tale evidenza, la fattiva “incapacità ed inoperatività” delle Isia Global Service desunta anche, nel maggio del 2017, quando non sarebbe stata in grado di lavorare una nave, successivamente trasferita nel porto di Corigliano Calabro, in quanto sprovvista della necessaria gru, che era in possesso di altra impresa.
Nel contempo è stato inoltre rilevato che la società, nel dicembre 2016, ha stipulato un contratto di subappalto con un’altra impresa violando quindi il regolamento portuale, che vieta accordi tra operatori portuali sprovvisti dei requisiti tecnico-organizzativi.
A poter svolgere, quindi, le “operazioni portuali” sono quelle ditte in possesso di mezzi portuali idonei, anche noleggiandoli temporaneamente in caso eccezionale e non strutturale per relativa carenza, chiamati per loro natura a porre in essere l’intero “ciclo nave”.
Essendo senza questi presupposti tecnico-organizzativi, la Isia Global Service ha sottoscritto il contratto di “operazione portuale” delegando la relativa attività ad altra impresa, pur avendo ricevuto la connessa commissione della Biomasse Italia spa, in quanto avrebbe ritenuto, erroneamente e in violazione di legge, di poter subaffittare l’intero ciclo delle “operazioni portuali”.